Cass. pen. n. 1471 del 12 febbraio 1992
Testo massima n. 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della Cassazione, per la relativa pronunzia da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, si esige una richiesta di carattere interlocutorio, da introdursi medio tempore, in attesa della decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi non correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge una richiesta avanzata nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso. (Nella specie la Cassazione ha altresì rilevato che neppure l'irreparabile e grave danno paventato dal ricorrente appariva configurabile, giacchè l'impugnata sentenza si era limitata alla condanna «generica» al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in «separata sede»).
Testo massima n. 2
Mentre l'art. 612 c.p.p. regola l'istituto della sospensione, da parte della Cassazione, dell'esecuzione della condanna civile, nessun sistema analogo di sospensione dell'esecuzione è previsto per la condanna al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile.