14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10022 del 22 novembre 1996
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di provvisionale disposta ai sensi dell’art. 539 comma secondo c.p.p., essendo il relativo provvedimento munito di efficacia immediata ex lege [ art. 540 comma secondo c.p. ], è ammissibile, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, far dipendere la concessione del beneficio della sospensione della pena dalla avvenuta corresponsione della somma, a detto titolo determinata, entro un termine con scadenza anteriore alla sentenza definitiva di condanna.
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