Art. 520 – Codice di procedura penale – Nuove contestazioni all’imputato non presente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. pen. n. 25728/2011
La notifica all'imputato contumace o assente del verbale d'udienza contenente le nuove contestazioni è necessaria, a pena di nullità, pur quando oggetto di contestazione sia la recidiva. (Annulla con rinvio, App. Salerno 14/06/2010).
Cass. pen. n. 5576/2011
In tema di reato permanente, quando l'imputazione sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare). (Annulla con rinvio, App. Genova, 24 febbraio 2010).
Cass. pen. n. 13260/1999
L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.
Cass. pen. n. 3585/1996
La cosiddetta contestazione suppletiva è una facoltà e non un obbligo del P.M., giacché egli può agire in separata sede, e gli artt. 516 e 517 c.p.p. non la impongono necessariamente, secondo quanto rende palese l'inciso «qualora intende contestare» previsto dall'art. 520 c.p.p. con riferimento a nuove contestazioni all'imputato contumace o assente.
Cass. pen. n. 3325/1996
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento costituisce nuova contestazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e non correzione dell'imputazione l'integrazione del capo di imputazione con il riferimento al superamento dei parametri fissati dalla tabella c) allegata alla legge quando l'originaria contestazione faceva riferimento solo al superamento dei parametri di cui alla tabella a). In caso di imputato contumace o assente è perciò necessario procedere a notifica dell'estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.