Art. 519 – Codice di procedura penale – Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento [477 2, 304] per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14700/2023

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).

Cass. civ. n. 14710/2024

E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).

Cass. civ. n. 13014/2023

La disposizione di cui all'art. 519, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".

Cass. pen. n. 39235/2011

Nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione. (Rigetta, App. Messina, 25/11/2008).

Cass. pen. n. 7641/2010

La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).

Cass. pen. n. 15927/2009

In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).

Cass. pen. n. 29213/2005

In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale.

Cass. pen. n. 11783/1995

Nell'ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell'acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti, comprensiva di tutta l'attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine e l'espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltà.

Cass. pen. n. 1890/1994

A differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per il dibattimento, non è prevista la concessione di un termine per la difesa nel caso di modificazione del capo di imputazione nel corso dell'udienza preliminare.