14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11783 del 30 novembre 1995
Testo massima n. 1
Il diritto di richiedere un termine per la difesa, previsto dall’art. 519 c.p.p. in caso di nuova contestazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p. non è da considerare riservato esclusivamente all’imputato ma, senza alcuna deroga al principio generale di cui all’art. 99 c.p.p., si estende al difensore.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell’art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l’imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell’art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell’acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti, comprensiva di tutta l’attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine e l’espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltà.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]