14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13260 del 17 novembre 1999
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l’attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell’adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.
[adrotate group=”23″]