12 Mag Art. 482 — Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte [ 121, 90 ] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario [ 126 ] dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 21249/2001
In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato [art. 482 c.p.] e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice [in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo], la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all’art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all’art. 489.
Cass. pen. n. 7785/1996
Le limitazioni in ordine alla prova, esistenti anche nell’art. 308 c.p.p. del 1930, valgono relativamente al presupposto per l’esistenza del reato o di una circostanza aggravante, e non ai fini dell’efficacia probatoria di un atto processuale, mentre l’art. 482, secondo comma, c.p.p., posto a garanzia della fedeltà e completezza delle verbalizzazioni, consente di risolvere nell’immediatezza alcune di dette questioni, ma non esclude la necessità di denunciare di falso.
Cass. pen. n. 123/1994
Il nuovo codice di procedura non contempla l’istituto dell’incidente di falso, che disciplinava l’impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, né riproduce l’art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, sicché esso costituiva attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli artt. 215/218 c.p.p. 1930. In virtù della nuova disciplina ogni questione da cui dipende la definizione del processo dev’essere risolta dal giudice, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali. Pertanto, le contestazioni circa l’attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nell’ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all’art. 2, secondo comma, c.p.p. [Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha statuito che non occorreva impugnare di falso il processo verbale d’udienza, poiché la verifica in ordine alla fedeltà ed alla completezza dello stesso doveva ottenersi mediante l’esplicazione dei poteri ordinatori del presidente del collegio giudicante, ai sensi dell’art. 482, secondo comma, c.p.p., applicabile anche al procedimento pretorile per effetto dell’art. 549 c.p.p.].
Cass. pen. n. 11077/1993
Dal coordinato disposto degli artt. 134 ss., 480, 481 e 483 c.p.p. si desume che, benché il dibattimento sia un complesso unitario di attività processuali, allorquando esso si articoli in più udienze, dev’essere redatto per ciascuna di esse un verbale dotato di propria rilevanza ed autonomia, sicché la relativa validità va accertata in riferimento ad ognuno dei suddetti verbali, non essendo sufficiente la sottoscrizione dell’ultimo di essi da parte del segretario che li abbia redatti. Sono, pertanto, affetti da nullità relativa ai sensi dell’art. 142 c.p.p. i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità è suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell’atto ex art. 183, lett. a] c.p.p. [Fattispecie in cui la S.C. ha censurato l’operato del giudice di merito, poiché la suddetta nullità, dedotta dal pubblico ministero in appello, era stata sanata, dal momento che il predetto organo non l’aveva eccepita nelle udienze successive a quelle in cui si era verificata ed aveva anzi prodotto documentazione, acquisita agli atti].
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