14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7785 del 8 agosto 1996
Testo massima n. 1
Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l’istituto dell’incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell’atto pubblico qual è sancito dalla norma generale dell’art. 2700 c.c. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell’impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l’art. 139, quarto comma, c.p.p. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell’art. 2700 c.c., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito [ pagina 51 ] ed anche dal particolare controllo derivante dall’apposizione del visto ex art. 483, primo comma, c.p.p. [ Fattispecie relativa a semplice «correzione» non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale ].
Testo massima n. 2
Le limitazioni in ordine alla prova, esistenti anche nell’art. 308 c.p.p. del 1930, valgono relativamente al presupposto per l’esistenza del reato o di una circostanza aggravante, e non ai fini dell’efficacia probatoria di un atto processuale, mentre l’art. 482, secondo comma, c.p.p., posto a garanzia della fedeltà e completezza delle verbalizzazioni, consente di risolvere nell’immediatezza alcune di dette questioni, ma non esclude la necessità di denunciare di falso.
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