14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21249 del 24 maggio 2001
Testo massima n. 1
In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato [ art. 482 c.p. ] e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice [ in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo ], la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all’art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all’art. 489.
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