Art. 166 – Codice di procedura penale – Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 674/2010
Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 31/10/2008).
Cass. pen. n. 35616/2007
La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale.
Cass. pen. n. 22823/2004
In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 c.p.p. — per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato — determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).
Cass. pen. n. 1380/2000
Atteso il disposto di cui all'art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo) dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.