12 Mag Art. 166 — Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 35616/2007
La previsione che le notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l’imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione legale.
Cass. pen. n. 22823/2004
In tema di notificazioni all’imputato interdetto, l’omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall’art. 166 c.p.p. — per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell’interessato — determina, ove l’atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione].
Cass. pen. n. 1380/2000
Atteso il disposto di cui all’art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l’omissione anche di uno solo di tali adempimenti [nella specie, il secondo] dà luogo, quando l’atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile [come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza], ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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