Avvocato.it

Art. 166 — Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

Art. 166 — Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 35616/2007

La previsione che le notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l’imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione legale.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 22823/2004

In tema di notificazioni all’imputato interdetto, l’omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall’art. 166 c.p.p. — per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell’interessato — determina, ove l’atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1380/2000

Atteso il disposto di cui all’art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l’omissione anche di uno solo di tali adempimenti [nella specie, il secondo] dà luogo, quando l’atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile [come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza], ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze