Art. 167 – Codice di procedura penale – Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 36634/2005
In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 c.p.p.).
Cass. pen. n. 11792/1993
Poiché l'art. 167 c.p.p. prescrive che per le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si osservano le disposizioni dell'art. 157 stesso codice, le notifiche al difensore dell'imputato non devono essere obbligatoriamente effettuate presso lo studio del difensore stesso.
Cass. pen. n. 2338/1992
Nel procedimento per la convalida dell'arresto, dominato da una specialissima urgenza che richiede conseguentemente una procedura di estrema semplicità e praticità, il giudice, ove il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti prontamente reperibile, deve, senza ulteriori tentativi di notifica dell'avviso e senza che si faccia luogo agli incombenti, necessariamente non solleciti, di cui all'art. 157, ottavo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 167 dello stesso codice, può e deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile.
Cass. pen. n. 3171/1992
L'avvenuta notificazione al difensore di fiducia, residente fuori circoscrizione, dell'avviso di fissazione di udienza di discussione della richiesta di riesame su provvedimento cautelare personale, attesa la ristrettezza e perentorietà dei termini, può essere provata anche mediante fonogramma spedito dall'ufficiale giudiziario, dal quale risultino gli elementi essenziali della notificazione, quali, oltre l'organo procedente, la data, il luogo, la persona del consegnatario e il rapporto tra costui e il destinatario dell'avviso.
Cass. pen. n. 645/1992
Principio generale in materia di notificazione di atti ed avvisi al difensore è che la stessa sia effettuata, ai sensi degli artt. 167 e 157 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona e, nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 149 stesso codice. La previsione di cui all'art. 65, secondo comma, att. costituisce, perciò, una deroga al detto principio (introdotta al fine di rendere più agevoli i rapporti tra l'ufficio giudiziario ed il difensore non domiciliato nella circoscrizione) onde va interpretata restrittivamente e comunque non oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che nel corso delle indagini preliminari la notifica dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. al difensore non domiciliato nella circoscrizione del giudice che procede, non può essere fatta presso il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati se non siano decorsi i cinque giorni dalla nomina del difensore, salvo che questi abbia eletto il domicilio prima di tale termine.