14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1380 del 6 aprile 2000
Testo massima n. 1
Atteso il disposto di cui all’art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l’omissione anche di uno solo di tali adempimenti [ nella specie, il secondo ] dà luogo, quando l’atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile [ come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza ], ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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