Art. 162 – Codice di procedura penale – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111 bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore [39 disp. att.].
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 29185/2024
In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 14196/2024
In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 5829/2024
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.
Cass. civ. n. 5279/2024
Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.
Cass. civ. n. 922/2024
In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.
Cass. civ. n. 898/2024
La definizione di società di partecipazione, contenuta nell'art. 162-bis TUIR, non si applica ai fini della disciplina della participation exemption (cd. PEX), di cui all'art. 87, comma 5, TUIR, che è norma speciale rispetto alla prima e va interpretata nel senso che, per valutare l'attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al valore corrente delle stesse e non al valore iscritto in bilancio.
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 33409/2023
La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 26945/2023
La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate.
Cass. civ. n. 25567/2023
Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 22798/2023
In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".
Cass. civ. n. 21597/2023
In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 20210/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 13997/2023
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
Cass. civ. n. 8942/2023
In tema di protezione dei dati personali, l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 è un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del codice della "privacy", che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine senza che l'Autorità abbia avuto risposta.
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 7555/2023
L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).
Cass. civ. n. 7362/2023
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).
Cass. civ. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.
Cass. civ. n. 640/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Cass. pen. n. 10358/2020
In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 12/09/2019).
Cass. pen. n. 19354/2017
In tema di notificazioni, non costituisce valida comunicazione ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen. dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore all'autorità che procede la trasmissione di un fax contenente detta elezione di domicilio, con sottoscrizione autenticata dal difensore, ma privo dell'indicazione del destinatario e dell'attestazione di deposito o di ricezione da parte della cancelleria.
Cass. pen. n. 42294/2006
È da ritenere valida, ai fini di cui all'art. 162 c.p.p., la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata, prevista come mezzo di comunicazione dal citato art. 162 c.p.p.
Cass. pen. n. 11316/2006
Deve ritenersi validamente effettuata la comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio, da parte dell'imputato, presso il difensore, anche nel caso in cui l'atto contenente detta elezione, con sottoscrizione autenticata dal difensore, venga da quest'ultimo presentato direttamente nella cancelleria del giudice procedente anziché essere spedito per posta, come previsto dall'art. 162, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 33085/2003
L'art. 162, comma 1 c.p.p. richiede che la dichiarazione di elezione di domicilio sia raccolta a verbale o sia spedita per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l'osservanza delle predette forme. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero osservate le formalità previste, in quanto mancava la verbalizzazione del cancelliere e non vi era l'autentica della sottoscrizione dell'imputato).
Cass. pen. n. 1315/2003
In tema di notifica da eseguirsi presso il difensore, qualora questi abbia trasferito la propria sede presso altro circondario e non abbia eletto domicilio nel circondario ove il procedimento è pendente, la notificazione si esegue presso il presidente del consiglio dell'ordine forense della sede in cui è incardinato il procedimento (art. 65 att. c.p.p.).
Cass. pen. n. 12688/2000
Nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all'interessato incombe l'obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.
Cass. pen. n. 7545/1999
In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè, dopo che l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore.
Cass. pen. n. 1487/1999
Poiché l'art. 162, comma 4, c.p.p. dispone che la notifica di un atto processuale nel domicilio desumibile dagli atti è valida fino a che l'autorità giudiziaria non abbia avuto comunicazione del suo mutamento e tale precetto non trova alcuna deroga espressa od implicita, nel procedimento di riesame, qualora al fascicolo processuale del tribunale non risulti l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari, legittimamente la notifica dell'avviso di udienza al difensore non iscritto all'albo del circondario è eseguita ai sensi dell'art. 65, comma 2, att. c.p.p. nel domicilio da lui eletto nel circondario per la fase delle indagini ovvero presso il locale ordine forense.
Cass. pen. n. 5111/1999
Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma, c.p.p.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.
Cass. pen. n. 4067/1999
L'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in località diversa da quella di abituale dimora, in mancanza di risultanze agli atti, non può costituire impedimento a comparire né può avere alcun effetto in ordine alle notificazioni, regolarmente effettuate al precedente indirizzo (fattispecie in tema di notificazione dell'estratto contumaciale e del decreto di citazione a giudizio).
Cass. pen. n. 3052/1999
In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 c.p.p. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).
Cass. pen. n. 1199/1999
La elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 c.p.p. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.
Cass. pen. n. 13682/1998
Atteso il disposto di cui all'art. 162 c.p.p., secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, debbono essere comunicati dall'imputato all'autorità procedente «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore», deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell'atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l'avvenuto deposito in cancelleria).
Cass. pen. n. 2417/1998
Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 c.p.p., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 c.p.p., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.
Cass. pen. n. 1946/1997
In materia di comunicazione del domicilio dichiarato o eletto (art. 162 c.p.p.), l'omessa autenticazione della sottoscrizione prescritta dal primo comma dell'articolo citato, determina la nullità assoluta — per i suoi effetti sull'intervento dell'imputato in udienza — dell'eseguita elezione.
Cass. pen. n. 8818/1996
Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla cassazione; deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino ab origine gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell'art. 157 c.p.p. e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall'art. 162 c.p.p., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto.
Cass. pen. n. 11924/1994
Una volta effettuata una valida dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ove a questa non segua una dichiarazione di domicilio diversa, correttamente le notificazioni vengono effettuate mediante consegna al difensore, a nulla rilevando l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario del trasferimento dell'imputato dal domicilio dichiarato, fermo restando la possibilità di provare di non essere stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato.
Cass. pen. n. 5280/1994
L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo e al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione di atti. Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera e alla finalità della norma.
Cass. pen. n. 9376/1993
È valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio precedentemente dichiarato, disposta anteriormente alla ricezione della elezione di domicilio successivamente effettuata. Infatti, con l'espressione «notificazione disposta» l'art. 162, quarto comma, c.p.p. (e, l'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto inizio l'iter procedimentale, destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario; iter che inizia con l'attività e nel momento stesso in cui l'autorità giudiziaria procedente dia concretezza — esteriormente apprezzabile — al proprio intento di darvi corso. A tal fine non si dovrà neppure attendere che la richiesta di notifica sia pervenuta all'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente la possibilità di apprezzare un qualsiasi atto di quella autorità valido a realizzare comunque l'esteriorizzazione della richiesta. Il che segna concretamente l'inizio del procedimento notificatorio che diviene in tal modo non più modificabile.
Cass. pen. n. 7941/1993
Non sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio in appello notificato al precedente domicilio dell'imputato, quando la comunicazione del nuovo domicilio sia pervenuta alla cancelleria del giudice di appello il giorno stesso della emissione del suddetto decreto, dovendo essa pervenire, per avere effetto, almeno il giorno prima.
Cass. pen. n. 7569/1993
Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.
Cass. pen. n. 5222/1993
Deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autorità giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p. In tal caso, infatti, non è ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti già dagli atti.
Cass. pen. n. 8930/1992
Qualora l'imputato appellante abbia reso la dichiarazione di domicilio, le notificazioni vanno sempre eseguite nel luogo indicato, anche quando successivamente egli venga a trovarsi in stato di detenzione, in quanto il termine «mutamento» di cui al comma primo dell'art. 162 c.p.p. si riferisce anche a questa evenienza. (Nella fattispecie il ricorrente non aveva comunicato alla cancelleria del giudice d'appello il luogo della sua detenzione, pur essendo in attesa del giudizio di secondo grado da lui stesso promosso con l'impugnazione).
Cass. pen. n. 10414/1990
L'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, quarto comma, nuovo c.p.p. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti. La locuzione «notificazioni disposte» equivale a «notificazioni in corso di esecuzione», che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario.