Cass. pen. n. 1315 del 14 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di notifica da eseguirsi presso il difensore, qualora questi abbia trasferito la propria sede presso altro circondario e non abbia eletto domicilio nel circondario ove il procedimento è pendente, la notificazione si esegue presso il presidente del consiglio dell'ordine forense della sede in cui è incardinato il procedimento (art. 65 att. c.p.p.).

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