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Art. 134 — Modalità di documentazione

Art. 134 — Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [ 140 ], con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [ 139 ].

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17404/2018

In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d’ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni.

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Cass. pen. n. 956/2015

Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell’atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.

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Cass. pen. n. 8442/2014

Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell’ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell’inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. [Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in “files” realizzati mediante il sistema “word”].

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Cass. pen. n. 13610/2012

Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. [Fattispecie relativa a verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria].

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Cass. pen. n. 6664/2012

Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell’udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. [Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell’impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti].

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Cass. pen. n. 3675/2012

Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo [artt. da 134 a 142 c.p.p.] del secondo libro del codice di rito. [Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell’art. 309, comma quinto, c.p.p., sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest’ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame].

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Cass. pen. n. 3050/2008

Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell’ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.

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Cass. pen. n. 41160/2002

In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null’altro che uno dei mezzi previsti dall’art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi.

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Cass. pen. n. 1167/1999

Nell’ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell’esame delle questioni relative a un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all’esame dei relativi atti processuali. [Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d’udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest’ultima].

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