Art. 109 – Codice di procedura penale – Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale [134 ss.] è redatto anche in tale lingua [64, 65, 208, 294, 350, 351, 388, 421, 422]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [177-186].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 12974/2014

In tema di procedimento a carico di imputato appartenente alla minoranza linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti processuali previsto, in linea generale, dall'art. 109 c.p.p., e, nello specifico, dalle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38, è subordinato alla richiesta dell'interessato o, quantomeno, alla segnalazione da parte dello stesso di appartenere al suddetto gruppo etnico -linguistico, non essendo imposta da alcuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice in tal senso.

Cass. pen. n. 6662/2014

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).

Cass. pen. n. 44418/2008

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).

Cass. pen. n. 36541/2008

È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007 ).

Cass. pen. n. 21047/2004

Nel giudizio di cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione — ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo — in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.

Cass. pen. n. 21021/2003

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.p.; ciò vale anche per l'atto di nomina del difensore di fiducia, redatto in lingua straniera, proveniente dall'indagato straniero. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro, proposta dal difensore dell'indagato straniero, perché la documentazione prodotta dal difensore era redatta in lingua straniera).

Cass. pen. n. 35/2003

Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.

Cass. pen. n. 38238/2002

Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullità, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).

Cass. pen. n. 27347/2001

La mancata consegna di copia della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio con la traduzione nella lingua di origine degli imputati stranieri, che siano stati presenti all'udienza preliminare con l'assistenza dell'interprete, non impedisce a questi ultimi di comprendere appieno la portata dell'accusa contestata e non comporta quindi alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che lo svolgimento dell'udienza preliminare in presenza degli imputati ha consentito agli stessi di conoscere il contenuto delle richieste del P.M. e del decreto di citazione a giudizio mediante la contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete.

Cass. pen. n. 21952/2001

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice — che non può essere inteso come condizione di sua capacità — non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999).
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).

Cass. pen. n. 1400/1999

La sentenza che conclude il giudizio di appello rientra fra gli atti che devono essere tradotti nella lingua del cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena se costui ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, in caso di mancata traduzione, la nullità prevista dal terzo comma di cui all'art. 109 c.p.p. non investe la sentenza in sè ma il procedimento di pubblicazione, conseguentemente derivandone l'unico effetto del mancato decorso del termine per il ricorso per cassazione. La nullità, peraltro, è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), c.p.p. se venga ugualmente proposto il ricorso. La disposizione dell'art. 109 c.p.p. tende, infatti, a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Per contro, una violazione dell'art. 143 c.p.p., con conseguente nullità assoluta, sarebbe ipotizzabile solo nel caso di deduzione - da parte dell'appartenente alla minoranza slovena - di mancanza di conoscenza della lingua italiana, in quanto in tal caso la tutela del diritto di difesa verrebbe a sovrapporsi a quella spettante all'interessato quale appartenenza alla minoranza linguistica in quanto tale.

Cass. pen. n. 758/1995

L'obbligo di usare la lingua italiana (art. 109 comma primo c.p.p.) si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò deriva, oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma secondo del predetto articolo, anche dalle espresse e specifiche disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 c.p.p. Secondo il combinato disposto delle predette norme, alla cui osservanza il giudice è tenuto ex art. 124 c.p.p. anche senza richiesta o sollecitazione della difesa, mentre l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato può essere disposta anche di ufficio, il giudice «dispone» (cioè deve disporre) la traduzione, a norma dell'art. 143, dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, se cioè è necessario alla loro comprensione. (Nella fattispecie, il tribunale del riesame aveva rifiutato l'ammissione, perché «incomprensibile», in quanto prodotto in lingua tedesca, di documentazione di cui la difesa aveva chiesto l'ammissione per provare circostanze relative all'alibi, ed aveva rigettato l'istanza di riesame ritenendo l'alibi mancante di prova. La Corte di cassazione, in applicazione del principio di diritto di cui in massima, ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza, specificando che la mancata ammissione della documentazione prodotta dall'indagato e la sua mancata traduzione, anche in udienza ad opera di un interprete di facile e pronta reperibilità, in relazione alla lingua comunitaria adoperata (tedesca) e ai cinque giorni di tempo a disposizione dei giudici, ai fini del termine di cui all'art. 309, comma 10 c.p.p., si riflettono negativamente sulla logica e sulla coerenza della decisione adottata riguardo alla valenza probatoria di detta documentazione).

Cass. pen. n. 10775/1994

Poiché l'atto di impugnazione deve anzitutto essere comprensibile dal giudice cui è diretto, è da ritenere inammissibile ab origine, in quanto sostanzialmente privo di tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., l'atto d'impugnazione che sia stato redatto, in violazione dell'art. 109 c.p.p., in lingua straniera, nulla rilevando in contrario il disposto di cui all'art. 143 c.p.p., quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 12-19 gennaio 1993 n. 10, giacché, in base a detto disposto, l'imputato ha il diritto di ricevere nella propria lingua, mediante assistenza di un interprete, tutti gli atti processuali recettizi, ma non anche quello di fruire di detta assistenza nell'esercizio di facoltà discrezionali come quella di proporre impugnazione.

Cass. pen. n. 2642/1993

Né la convenzione europea sui diritti dell'uomo, né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati. L'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana, stabilita dall'art. 109 c.p.p., è costituita dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo il quale l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato dev'essere redatto nella lingua dell'imputato straniero, cui la raccomandata contenente la notizia del procedimento e l'invito in questione debba essere notificata all'estero, quando dagli atti non risulti che egli conosce la lingua italiana. Siffatta esplicita previsione conferma la regola generale, che è quella dell'uso della lingua italiana, senza necessità di traduzioni per lo straniero che si trovi in Italia, di tutti gli altri atti scritti del procedimento, salvo il diritto, per l'imputato che non conosca la lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (art. 143 c.p.p.).