Cass. pen. n. 21047 del 5 maggio 2004
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione — ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo — in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.