14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6662 del 12 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l’utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. [ Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano ].
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