12 Mag Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni [ 268 ], i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [ 350, 356, 364, 365 ], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia .
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12025/2011
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcoltest” non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive.
Cass. pen. n. 8107/2010
Ai fini della valutazione di tempestività dell’eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all’interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia – eccezione che va formulata prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo – si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall’art. 366 c.p.p., decorrente dalla data del predetto compimento.
Cass. pen. n. 26738/2006
Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. [La Corte ha escluso la nullità dell’accertamento urgente per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall’art. 366 comma primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, nè a nominare un difensore d’ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366].
Cass. pen. n. 12276/2005
L’omesso avviso del deposito, previsto dall’articolo 366 del c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità e utilizzabilità dell’atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive [esame dell’atto e richiesta di copia]. Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall’articolo 178, comma 1, lettera c], del c.p.p., riguardando queste ultime l’intervento e la presenza del difensore «al momento» del compimento dell’atto processuale. [Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l’operato del giudice che aveva utilizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’articolo 186 del codice della strada, gli esiti dell’alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante il mancato tempestivo avviso di deposito del relativo verbale].
Cass. pen. n. 21738/2004
I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall’art., 186 c.s. e dall’art. 379 del relativo regolamento di attuazione [c.d. alcool-test], non sono soggetti all’obbligo del deposito al difensore, contemplato dall’art. 366 c.p.p., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall’art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all’occorrenza, di un difensore d’ufficio, ma solo l’avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.
Cass. pen. n. 42020/2003
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avviso di deposito, previsto dall’art. 366 c.p.p., del verbale contenente i risultati dell’alcooltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l’inutilizzabilità dell’accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’imputato; è, tuttavia, illegittima la sentenza di non doversi procedere per la nullità della suddetta prova, posta a base del rinvio a giudizio dell’imputato, attesochè la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche non deve necessariamente essere provata attraverso l’alcooltest, ma può essere desunta da qualsiasi altro elemento probatorio idoneo a comprovare lo stato di alterazione psicofisica. [Contrasto segnalato con relazione n. 94 del 2003].
Cass. pen. n. 15186/2002
In tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall’ultimo periodo dell’art. 366, comma 1, c.p.p., novellato dall’art. 10, comma 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 367, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate «nel luogo in cui si trovano», con esclusione quindi dell’obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma. [Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all’esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame].
Cass. pen. n. 770/1996
Il termine per proporre il riesame del provvedimento di sequestro, eseguito nel corso di una rogatoria internazionale, non decorre dal giorno della notifica di avviso di deposito degli atti di tale rogatoria, effettuato a norma dell’art. 366 c.p.p., se in tale avviso non si fa menzione del sequestro. La notificazione di tale avviso non può integrare conoscenza legale degli atti depositati, se non alla scadenza del termine di cinque giorni dato dall’art. 366 c.p.p. per esaminare gli atti ed estrarne copia o, prima di tale scadenza, al momento dell’esame di tali atti.
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