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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8107 del 1 marzo 2010

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8107 del 1 marzo 2010

Testo massima n. 1

Ai fini della valutazione di tempestività dell’eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all’interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia – eccezione che va formulata prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo – si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall’art. 366 c.p.p., decorrente dalla data del predetto compimento.

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