14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21738 del 7 maggio 2004
Testo massima n. 1
I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall’art., 186 c.s. e dall’art. 379 del relativo regolamento di attuazione [ c.d. alcool-test ], non sono soggetti all’obbligo del deposito al difensore, contemplato dall’art. 366 c.p.p., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall’art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all’occorrenza, di un difensore d’ufficio, ma solo l’avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.
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