Cass. pen. n. 15186 del 23 aprile 2002

Testo massima n. 1


In tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall'ultimo periodo dell'art. 366, comma 1, c.p.p., novellato dall'art. 10, comma 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 367, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate «nel luogo in cui si trovano», con esclusione quindi dell'obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all'esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE