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Art. 430 — Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

Art. 430 — Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 51830/2018

La violazione dell’obbligo di immediato deposito nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 430, comma 2, cod. proc. pen., della documentazione relativa all’attività integrativa di indagine compiuta dal difensore dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio è priva di specifica sanzione processuale, essendo tuttavia demandato al giudice del merito il compito di adottare gli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, volti a reintegrare la pubblica accusa nelle prerogative di prendere visione degli atti ed estrarne copia. [Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al pubblico ministero prima dell’utilizzo].

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Cass. pen. n. 8588/2008

La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere «immediatamente» depositata ai sensi dell’art. 430, comma secondo, c.p.p., ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ricezione da parte del pubblico ministero di documentazione compendiata in trentadue faldoni].

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Cass. pen. n. 6/2002

In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all’udienza per un legittimo impedimento, l’imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d’ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione, in suo favore, dell’avviso dell’udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell’impedimento predetto.

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Cass. pen. n. 21379/2001

In tema di attività integrativa di indagine consentita ex art. 430 c.p.p. al pubblico ministero anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del pubblico ministero al giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento l’assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell’art. 526 c.p.p., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex artt. 500 e 503 c.p.p.

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Cass. pen. n. 4685/1999

È legittimo lo svolgimento, da parte del P.M., di attività investigativa di indagine, consistente nell’autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell’istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all’art. 500 c.p.p. Ed invero detta iniziativa, pur non rientrando nell’ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare nullità dei verbali dell’attività integrativa di indagine svolta dal P.M., non si riferisce a quegli atti per i quali l’ultima parte dell’art. 430, comma primo, c.p.p., interdice l’attività investigativa, né, infine, determina inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in questione, poi utilizzate per le contestazioni, vengono inserite nel fascicolo del pubblico ministero, sono poste a disposizione delle parti e sono, quindi, da queste conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti.

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