14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51830 del 16 novembre 2018
Testo massima n. 1
La violazione dell’obbligo di immediato deposito nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 430, comma 2, cod. proc. pen., della documentazione relativa all’attività integrativa di indagine compiuta dal difensore dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio è priva di specifica sanzione processuale, essendo tuttavia demandato al giudice del merito il compito di adottare gli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, volti a reintegrare la pubblica accusa nelle prerogative di prendere visione degli atti ed estrarne copia. [ Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al pubblico ministero prima dell’utilizzo ].
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