14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8588 del 27 febbraio 2008
Testo massima n. 1
In tema di disciplina di rogatorie dall’estero, nel caso l’autorità giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all’autorità giudiziaria italiana della relativa documentazione e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservino al riguardo, si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all’art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero della giustizia svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all’autorità’ giudiziaria rogante.
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Testo massima n. 2
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l’attività di captazione, non richiede l’attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate.
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