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Art. 430 bis — Divieto di assumere informazioni

Art. 430 bis — Divieto di assumere informazioni

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 12697/2015

La disposizione di cui all’art. 430 bis cod. proc. pen – che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato – prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l’inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all’incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale.

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Cass. pen. n. 36826/2009

Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall’art. 430 bis c.p.p., non è applicabile al giudizio d’appello nell’ipotesi di rinnovazione istruttoria per l’assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
Il divieto posto dall’art. 430 bis c.p.p. alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e ai difensori di assumere informazioni “dalla persona ammessa ai sensi dell’art. 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’art. 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’art. 468 e presentata alle altre parti processuali” non trova applicazione nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta in sede di appello ai sensi dell’art. 603, comma 2, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2527/2004

L’inutilizzabilità delle informazioni unilateralmente assunte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dal difensore, in violazione del divieto di cui all’art. 430 bis c.p.p. [divieto non derogabile neppure in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 26 della legge n. 63 del 2001], è da intendersi operante solo con riguardo al momento in cui, nel prosieguo del procedimento, debba farsi luogo alla rituale assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle dichiarazioni dei soggetti dai quali le suddette informazioni sono state fornite, giacché solo in quel momento potrebbe verificarsi la loro indebita influenza sulla genuinità della prova, alla cui salvaguardia il citato art. 430 bis è finalizzato. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabile quale semplice riscontro, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, il contenuto di informazioni assunte dal pubblico ministero, in sede di rinnovazione ex art. 26 della legge n. 62/2001, da soggetto che doveva essere sentito in incidente probatorio].

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Cass. pen. n. 35213/2001

Il divieto previsto dall’art. 430 bis c.p.p., introdotto dall’art. 25 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista di cui all’art. 468 c.p.p., non è applicabile alle deposizioni assunte prima dell’entrata in vigore della citata legge, in virtù del principio tempus regit actum.

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