12 Mag Art. 347 — Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato [ 330 ], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [ 357 ].
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [ 349 ], della persona offesa [ 90 ] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [ 351 ].
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari .
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a], numeri da 1] a 6], del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2..
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 7083/1994
Il verbale dell’ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p., poiché contiene l’accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [art. 431, lett. b, c.p.p.]; come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice [art. 511, comma 1, c.p.p.], essendo utilizzabile come fonte di prova. [Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112].
Cass. pen. n. 1228/1993
La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall’art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 – estesa dall’art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 [istituzione del servizio sanitario nazionale] agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro – non è alternativa all’obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al P.M., atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria [ai sensi, rispettivamente, dell’art. 8 D.P.R. n. 520 del 1955, e dell’art. 21 L. n. 833 del 1978], non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all’ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell’azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. [La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave – agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell’ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell’infrazione costui «inoltra denuncia all’autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l’ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell’azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa].
La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all’ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell’azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. [La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave – agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell’ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell’infrazione costui «inoltra denuncia all’autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l’ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell’azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa].
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