12 Mag Art. 346 — Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
Posted at 15:50h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo III – Condizioni di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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