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Art. 323 — Perdita di efficacia del sequestro preventivo

Art. 323 — Perdita di efficacia del sequestro preventivo

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [ 425 ], ancorché soggetta a impugnazione [ 428 ], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova [ 187, 253, 262 ], il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari .

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [ 240 c.p.].

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 50946/2017

In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell’art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all’art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324, comma 1, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 40388/2009

In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. [Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di associazione per delinquere e peculato, con un contestuale ordine di dissequestro e restituzione di beni mobili e conti correnti sequestrati all’imputato e alla coniuge].

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Cass. pen. n. 699/1999

Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, comma quarto, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti della P.A., né della demolizione ordinata ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47. D’altro canto, mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice.

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Cass. pen. n. 711/1997

In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo deve essere revocato con la sentenza di condanna di primo grado e il bene dovrà essere restituito agli aventi diritto. A tal fine sarà tuttavia necessario accertare in sede di restituzione se sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire, che comporta l’automatica acquisizione e l’immediato trasferimento dell’immobile, dell’area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, al patrimonio del comune, sempre che il proprietario non sia incolpevole o estraneo all’abuso.

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Cass. pen. n. 8444/1993

In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare: non può quindi — in tema di reati edilizi — essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l’eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione. [La Corte ha ritenuto compatibile l’ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro].

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Cass. pen. n. 676/1993

In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice deve, di regola, restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la restituzione in favore dell’amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla pubblica amministrazione medesima in sede di autotutela. L’immobile va restituito all’ente territoriale solo quando il predetto iter amministrativo sia stato completato [acquisizione e titolo per l’immissione in possesso] in modo incontestato e definitivo. [Nella specie la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte, in quanto priva di motivazione].

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