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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 676 del 25 gennaio 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 676 del 25 gennaio 1993

Testo massima n. 1

In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice — di regola — deve restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità, al momento della esecuzione del provvedimento di sequestro. È inibito infatti al giudice ordinario — al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate [ artt. 7 e 19 legge n. 47 del 1985 ] — di inserirsi nel procedimento di demolizione e di acquisizione dell’opera e dell’area — ad essa inerente — al patrimonio indisponibile dell’amministrazione, perché detto procedimento rientra nella sfera di potere esclusivo della P.A. e le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa. Non è possibile la restituzione in favore della amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché quest’ultima è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla P.A. stessa in sede di autotutela. La res va invece restituita all’ente territoriale soltanto quando il predetto iter amministrativo sia stato completato [ acquisizione e titolo per l’immissione in possesso ] in modo incontestato e definitivo. [ Nella specie il pretore aveva ordinato la restituzione dell’immobile ricadente in area sottoposta ad uso civico e quindi in zona paesisticamente vincolata ex legge n. 431 del 1985 in favore dell’amministrazione comunale, al solo fine di consentire la demolizione. La Corte ha annullato il provvedimento ].

Testo massima n. 2

In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice deve, di regola, restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la restituzione in favore dell’amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla pubblica amministrazione medesima in sede di autotutela. L’immobile va restituito all’ente territoriale solo quando il predetto iter amministrativo sia stato completato [ acquisizione e titolo per l’immissione in possesso ] in modo incontestato e definitivo. [ Nella specie la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte, in quanto priva di motivazione ].

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