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Art. 324 — Procedimento di riesame

Art. 324 — Procedimento di riesame

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro .

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame .

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15833/2018

Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l’impugnazione proposta ha l’onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui l’effettiva conoscenza si sarebbe verificata. [Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura].

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Cass. pen. n. 14772/2018

In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. “blocchi” effettuati dall’istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre].

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Cass. pen. n. 47374/2017

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria el tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.

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Cass. pen. n. 16523/2017

Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l’esaurimento delle finalità istruttorie – presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla “res” e della conseguente restituzione – non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. [Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori].

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Cass. pen. n. 9991/2017

In tema di sequestro probatorio, qualora l’ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del “fumus commissi delicti” trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell’accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l’annullamento del predetto decreto, per insussistenza del “fumus”, potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile “ictu oculi”, anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. [In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del “fumus” acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura].

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Cass. pen. n. 2664/2017

In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell’articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall’art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.

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Cass. pen. n. 53160/2016

In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l’art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.

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Cass. pen. n. 18954/2016

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

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Cass. pen. n. 27139/2015

Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma secondo, cod. pen., non trova applicazione per l’ipotesi contemplata dall’art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica.

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Cass. pen. n. 53674/2014

In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.

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Cass. pen. n. 47264/2014

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall’art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 28555/2013

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell’art. 324 comma ottavo c.p.p., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. [Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l’irritualità della querela].

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Cass. pen. n. 28267/2013

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni deve intervenire una decisione di merito, non essendo, invece, sufficiente una mera declaratoria di incompetenza per territorio. [Principio affermato a seguito di conflitto di competenza].

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Cass. pen. n. 27247/2013

È abnorme per carenza astratta di potere il provvedimento del tribunale in composizione collegiale che provveda nella contemporanea ed incompatibile veste di tribunale del riesame e di giudice dell’esecuzione avverso il provvedimento emesso dal gip in ordine alle modalità di attuazione del sequestro preventivo dallo stesso ordinato. [Fattispecie di annullamento dell’ordinanza dichiarativa della competenza del pubblico ministero a provvedere all’esecuzione del sequestro preventivo di uno stabilimento siderurgico secondo le statuizioni impartite dal tribunale del riesame].

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Cass. pen. n. 23641/2013

La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare “implicito” e pertanto non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sicchè avverso il diniego della revoca è ammissibile la proposizione di appello.

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Cass. pen. n. 5795/2013

In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all’indagato che debbono essere trasmessi dall’autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva – idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare – tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.

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Cass. pen. n. 1289/2013

L’appello proposto, ex art. 324 c.p.p., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.

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Cass. pen. n. 19890/2012

In tema di misure cautelari reali, l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l’impugnazione.

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Cass. pen. n. 7734/2012

La valutazione del “fumus commissi delicti” nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale può riferirsi anche all’eventuale difetto del nesso di causalità tra condotta ed evento, purché di immediata evidenza [v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153]. [Fattispecie relativa ad indagato divenuto amministratore di una società sportiva soltanto dopo l’avvenuto conseguimento illecito di erogazioni pubbliche].

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Cass. pen. n. 7673/2012

Nel procedimento di riesame, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma secondo, cod. pen., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall’art. 474 bis cod. pen., cui fa rinvio l’art. 517 quater cod. pen. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione di prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini].

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Cass. pen. n. 7943/2010

La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera con riferimento ai procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali relativi a reati di criminalità organizzata.

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Cass. pen. n. 13831/2009

Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, c.p.p., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c], cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. [In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus” del reato].

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Cass. pen. n. 47120/2008

Il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, c.p.p. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.

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Cass. pen. n. 41693/2008

In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, intendendosi per tale il «sequestro convalidato ».

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Cass. pen. n. 41342/2008

In tema di procedimento di riesame, è inibito al tribunale disporre accertamenti in ordine alla sopravvenienza o meno di una causa estintiva del reato, la quale deve invece emergere con certezza dagli atti già in possesso del tribunale stesso.

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Cass. pen. n. 40529/2008

La legittimazione del difensore dell’indagato a proporre richiesta di riesame del decreto del P.M. che convalida il sequestro di iniziativa della P.G. non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell’art. 96 c.p.p.

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Cass. pen. n. 25933/2008

La persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all’eventuale successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi.

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Cass. pen. n. 231/2008

La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta anche con telegramma o con trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, che si individua in quello del capoluogo di provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 37413/2007

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, c.p.p. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso tribunale, degli atti provenienti dalla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 39370/2006

In caso di annullamento del provvedimento di sequestro, non esorbita dalle attribuzioni del tribunale del riesame la restituzione delle cose sequestrate al legittimo proprietario quando non sussistano dubbi circa la titolarità delle stesse, non potendosi diversamente interpretare la disposizione contenuta nel comma ottavo dell’art. 324 c.p.p., che riproduce l’identica disposizione del comma terzo dell’art. 263 c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice del riesame debba trasmettere gli atti al giudice civile « nel caso di contestazione della proprietà»

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Cass. pen. n. 30723/2006

Qualora la richiesta di riesame sia presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro preventivo e il richiedente ne alleghi la tempestività rispetto alla diversa data in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza, non spetta a lui comprovare il fondamento di tale allegazione, gravando invece sul giudice, ove questi ritenga che l’impugnazione sia tardiva, l’onere di accertare, sulla scorta delle risultanze processuali, la diversa data in cui l’effettiva conoscenza si sarebbe verificata.

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Cass. pen. n. 27777/2006

Il difensore dell’imputato è legittimato ad impugnare i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, ma, in mancanza di una esplicita e autonoma previsione come quella dell’art. 309, comma 3, c.p.p. per il riesame delle misure coercitive personali, non è dovuta allo stesso la notifica dell’avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a decorrere anche per il difensore, a norma dell’art. 324 comma 1 c.p.p., «dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro».

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Cass. pen. n. 6597/2006

In tema di riesame di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma settimo dell’art. 324 al comma decimo dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 178 c.p.p., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l’omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.

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Cass. pen. n. 8696/2005

In tema di riesame del provvedimento di sequestro, il disposto dell’articolo 324, comma 3, del c.p.p. è inequivoco nel senso che vanno trasmessi al tribunale gli «atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame», e non anche le cose oggetto dell’atto di sequestro. Ciò che si spiega, logicamente, con il fatto che le verifiche e i controlli di legittimità del provvedimento di sequestro possono ben essere effettuati sulla base della specificazione contenuta nel relativo verbale riguardante le cose oggetto del sequestro, mentre in ogni caso, nel dubbio, nulla esclude che il giudice, anche a richiesta di parte, possa chiedere la visione della cosa sequestrata.
In tema di riesame del provvedimento di sequestro, la violazione del comma 3 dell’articolo 324 del c.p.p., laddove si prevede che devono trasmettersi al tribunale, «entro il giorno successivo», gli «atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame», non è sanzionata con alcuna nullità o dichiarazione di inefficacia, non essendo applicabile alle impugnazioni avverso le misure cautelari reali la disposizione dell’articolo 309, comma 10, del c.p.p., nella parte relativa al mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti per il riesame, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo le modifiche di cui all’articolo 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il richiamo, contenuto nel comma 7 dell’articolo 324 del c.p.p. ai commi 9 e 10 dell’articolo 309 del c.p.p., deve intendersi fatto al testo previgente dei due predetti commi.

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Cass. pen. n. 29952/2004

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. In sede di richiesta di revoca, invece, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di richieste fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. [Nell’occasione, la Corte ha peraltro precisato che, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva].

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Cass. pen. n. 45795/2003

La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall’art. 583 c.p.p. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell’art. 324, secondo comma, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall’art. 582, a differenza del precedente art. 309, quarto comma, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.

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Cass. pen. n. 35104/2003

In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all’autorità procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis [fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di legittimità la perdita di efficacia del sequestro probatorio, essendo intervenuta la decisione del riesame oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti].

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Cass. pen. n. 29493/2003

Il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro; in questa seconda ipotesi si deve fare riferimento non alla data in cui l’interessato viene «comunque» a conoscenza dell’avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del «sequestro convalidato», in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo ove siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida ed essendo inconcepibile che il termine per una impugnativa decorra da una data anteriore a quello del provvedimento da impugnare.
In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l’art. 355, terzo comma, c.p.p. legittimi quest’ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo sussistendo l’obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell’ultima parte del secondo comma dello stesso articolo, soltanto nei confronti della «persona alla quale le cose sono state sequestrate». [Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 324 c.p.p. dalla data di notifica del decreto di convalida al difensore]. .

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Cass. pen. n. 17324/2003

Il riesame contro misure cautelari reali è ammissibile solo qualora sia stato emesso un provvedimento di sequestro e non invece quando sia stato emesso un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 256 c.p.p., pur se qualificato erroneamente come sequestro, in quanto in tal caso la consegna degli atti scaturisce da un volontario adempimento di un obbligo imposto dalla legge.

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Cass. pen. n. 217/2003

In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell’imputato come proveniente comunque dalla «parte» che si identifica nell’imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all’art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l’imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia già dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell’art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l’indicazione del domicilio al quale dovrà essere inviato l’avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324. Ne deriva che, in mancanza di siffatta indicazione, legittimamente la notifica di detto avviso all’imputato potrà esser effettuata mediante consegna al difensore.

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Cass. pen. n. 34576/2002

In tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro, la mancata trasmissione degli atti al tribunale entro il termine stabilito dall’art. 324, comma 3, c.p.p., non è causa di inefficacia della misura cautelare.
La richiesta di riesame prevista dall’art. 324 c.p.p. è proponibile anche avverso provvedimenti di sequestro che siano stati adottati da autorità giudiziaria estera su commissione rogatoria di quella italiana, fermo restando che detta richiesta può avere ad oggetto soltanto i presupposti normativi del provvedimento impugnato e non anche eventuali irregolarità o nullità procedurali verificatesi nella fase di esecuzione del medesimo, essendo queste denunciabili soltanto davanti alla competente autorità giudiziaria estera, sulla base della legge dello Stato richiesto.

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Cass. pen. n. 16085/2002

In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi rituale la presentazione della relativa richiesta presso la cancelleria della sezione penale che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria della sezione per il riesame dello stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell’ufficio giudiziario non dà luogo a distinte competenze [la Corte ha escluso, inoltre, che il passaggio interno della richiesta alla cancelleria della sezione del riesame possa essere qualificato come «spedizione» ai sensi dell’art. 583 c.p.p., norma non richiamata espressamente dall’art. 324 c.p.p. e, quindi, non applicabile nella procedura del riesame].

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Cass. pen. n. 5447/2002

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell’udienza di cui all’art. 324, comma 6 c.p.p., non implica un vaglio positivo dell’ammissibilità dell’istanza, con l’effetto che il provvedimento de plano con il quale, a norma dell’art. 127, comma 9, c.p.p., va dichiarata l’inammissibilità dell’atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell’udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.

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Cass. pen. n. 39071/2001

In tema di riesame avverso provvedimento applicativo di misura cautelare reale, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., l’interessato è tenuto a provare la tempestività del gravame rispetto al termine di 10 giorni di cui al comma 1 del citato art. 324 solo nell’ipotesi che esso sia stato proposto dopo il decorso di detto termine dall’esecuzione del provvedimento e debbasi quindi fare riferimento alla eventuale diversa data in cui l’esecuzione sia giunta a conoscenza dello stesso interessato.
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del tribunale, che ne fa richiesta, dell’autorità procedente, tenuta ad ottemperarvi nel termine di legge. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all’onere di provare la tempestività dell’impugnativa].

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Cass. pen. n. 37876/2001

Il principio per il quale in caso di assistenza dell’indagato da parte di due difensori l’avviso della data di udienza fissata per la discussione dell’istanza di riesame va data ad entrambi, anche quando l’istanza sia stata presentata da uno solo di essi, opera anche nella materia delle misure cautelari reali, con la conseguenza che l’omissione di siffatto adempimento determina una nullità a regime intermedio

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Cass. pen. n. 33648/2001

La motivazione per relationem è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice dell’impugnazione controllare l’iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l’esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell’impugnazione.

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Cass. pen. n. 32283/2001

La persona che non rivesta la qualità di soggetto titolare del diritto alla eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a proporre impugnazione avverso il provvedimento del giudice che abbia rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 26754/2001

In tema di misure cautelari reali, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pure consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi.

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Cass. pen. n. 23058/2001

In tema di riesame di decreto di sequestro probatorio, nulla vieta al giudice di compiere un’accurata valutazione degli elementi acquisiti onde pervenire alla totale esclusione della sussistenza del fumus del reato e, pertanto, della necessità del mantenimento della misura cautelare. [Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. che lamentava come il Tribunale del riesame, anziché limitarsi a valutare l’astratta configurabilità del reato, avesse compiuto un’illegittima disamina di merito].

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Cass. pen. n. 29/2000

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l’impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell’avviso d’udienza ancorchè la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l’omissione di tale formalità, che è finalizzata all’instaurazione del contraddittorio determina, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del prodecimento e dell’ordinanza conclusiva. [Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che l’avviso d’udienza non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l’impugnazione, come nell’ipotesi in cui l’imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame].

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Cass. pen. n. 3123/2000

La persona offesa dal reato non è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro preventivo regolato dall’art. 324 c.p.p., a meno che non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate.

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Cass. pen. n. 6551/2000

Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 324, comma 1, c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell’avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all’attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all’interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario].

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Cass. pen. n. 4446/1999

In tema di sequestro, il termine di dieci giorni fissato per l’istanza di riesame si riferisce al provvedimento realmente eseguito; qualora l’esecuzione avvenga in assenza del legittimato al riesame, il termine utile per la relativa istanza decorre dal giorno di effettiva conoscenza dell’avvenuto sequestro.

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Cass. pen. n. 2245/1999

La previsione della possibilità di partecipazione del pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura stessa all’udienza del tribunale del riesame non è stata inserita anche con riferimento alla misura cautelare reale. Infatti gli artt. 324 e 325 c.p.p. non sono stati modificati dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 652, diversamente dall’art. 309 nel quale è stata introdotta tale previsione. Ne deriva che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale menzionato è soltanto quello presso questo ufficio.

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Cass. pen. n. 4496/1999

In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.

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Cass. pen. n. 1792/1999

In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale, pur non essendo investito del compito di verificare la concreta fondatezza dell’accusa, non può, tuttavia, limitarsi ad una mera «presa d’atto» della tesi accusatoria ma deve accertare la sussistenza del fumus commissi delicti mediante esame, da un lato, della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali [comprendenti l’indicazione del luogo, del tempo, dell’azione e della norma che si ritiene violata], dall’altro delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui detta fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato; il che implica anche l’esame della congruità degli elementi rappresentati, con il solo limite costituito dal fatto che gli stessi non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma devono valutarsi così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Da ciò deriva che la conferma del provvedimento di sequestro non può basarsi sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal pubblico ministero, soprattuto quando questi abbia, a sua volta, basato la propria richiesta su atti non inviati [in tutto o in parte] all’organo giudicante.

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Cass. pen. n. 1836/1999

In tema di riesame di misure cautelari reali, la sanzione della perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva consegue solo alla mancata decisione nel termine di dieci giorni, e non anche alla mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni, come accade in materia di misure cautelari personali, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con legge n. 332 del 1995, il richiamo, contenuto nel comma settimo dell’art. 324 c.p.p. ai commi nono e decimo dell’art. 309 stesso codice, deve intendersi fatto al testo previgente di detti due commi.

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Cass. pen. n. 4328/1999

La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria — ex art. 355 c.p.p. — non incide sull’utilizzazione a fini probatori delle cose sequetrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida — i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli artt. 324 ss. c.p.p. — ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l’utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare.

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Cass. pen. n. 711/1999

In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il difensore di colui che, essendo estraneo al procedimento principale, voglia far valere il suo diritto alla restituzione della cosa sequestrata, necessita, ai fini del conferimento della relativa rappresentanza e tutela [al pari del difensore delle parti private diverse dall’imputato], di procura speciale. Detta procura, a meno che nell’atto sia espressa diversa volontà, si presume conferita per un solo grado del procedimento, come si desume, non solo dai principi generali in materia, ma anche dalla mancanza di una specifica norma che equipari, sul punto, il citato soggetto all’imputato. [Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore di persona che assumeva aver diritto alla restituzione della cosa assoggettata a sequestro preventivo, osservando che detto difensore non aveva ricevuto specifica procura, ritualmente conferita con esplicito richiamo a tale mezzo di impugnazione, né procura relativa ad ogni stato e grado del procedimento].
La facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata al solo imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la interposizione del predetto gravame, dell’intervento di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. [Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personalmente presentato, nell’ambito del procedimento incidentale promosso per la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa, oggetto del provvedimento cautelare reale].

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Cass. pen. n. 1/1999

In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall’accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanaze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongono, rendendo giustificata la condotta dell’indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.

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Cass. pen. n. 4906/1998

Non è proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato; stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura.

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Cass. pen. n. 3330/1998

La norma di cui all’art. 324, comma primo, c.p.p. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l’intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l’onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell’applicazione della misura, al fine di valutare la tempestività del riesame. [Fattispecie relativa a sequestro di quote di società a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l’amministratore di una società con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo].

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Cass. pen. n. 2879/1998

Nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt. 111 Cost. e 606 lett. b] e c] c.p.p. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art. 606 lett. e] come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge [lett. b] o dalla inosservanza di norme processuali [lett. c]. [Fattispecie in tema di vizi della motivazione illegittimamente dedotti nel ricorso ex art. 325 c.p.p. avverso l’ordinanza emessa ex artt. 322 bis e 324 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 3516/1997

La richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale — così come quella riguardante una misura personale — può essere presentata dalle parti private e dai difensori, ai sensi del secondo comma dell’art. 582 c.p.p., anche nella cancelleria del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. [In motivazione la Corte ha ritenuto che atteso che gli artt. 309 e 324 c.p.p. disciplinano la presentazione della richiesta di riesame nei confronti delle misure cautelari personali e reali in maniera coincidente, non vi è ragione per interpretare in modo differente].

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Cass. pen. n. 3131/1997

In sede di riesame dei provvedimenti di sequestro il potere di integrazione da parte del tribunale della libertà non incontra limiti. Nel provvedimento di sequestro è infatti indispensabile indicare, sia pure in maniera sommaria e approssimativa, la fattispecie criminosa contestata e i fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato, e certamente non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate. Tuttavia quando le indicazioni mancanti siano contenute nel provvedimento del tribunale della libertà, la lacuna è colmata e il ricorrente non può più far valere alcun profilo di nullità.

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Cass. pen. n. 4695/1997

La parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell’imputato, ai sensi dell’art. 316, comma secondo, c.p.p., deve essere avvisata, quale persona «interessata», ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma sesto, prima parte, e 127, comma primo, c.p.p., della udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall’imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324, comma sesto, seconda parte, c.p.p. indichi come destinatari dell’avviso soltanto il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta [di riesame]; si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile.

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Cass. pen. n. 2925/1997

La mancata indicazione, nel decreto o del pubblico ministero che dispone o conferma il sequestro probatorio o preventivo, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato non costituisce carenza di tipo motivazionale, alla quale possa quindi porsi rimedio da parte del tribunale del riesame, nell’esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando, in realtà, al solo pubblico ministero l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo.

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Cass. pen. n. 35141/1997

In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l’intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l’originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l’inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, settimo comma, e 309, decimo comma, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1445/1997

In tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l’organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano un antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata prima al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro congruità ai fini dell’accertamento del fumus commissi delicti. Peraltro, diversamente da quanto deve ritenersi a proposito del riesame di una misura cautelare personale, ove il tribunale esercita la sua funzione decisoria su un provvedimento emesso da un altro giudice, ripercorrendone con identità di cognitio il vaglio critico del materiale indiziario e il suo collegamento con i fatti enunciati, in sede di riesame di un sequestro probatorio il tribunale non ha il potere di integrare l’indicazione degli elementi di fatto contenuta nel decreto di sequestro, poiché, da un lato, tale indicazione attiene al potere di iniziativa del pubblico ministero e, dall’altro, la estrapolazione di diversi elementi di fatto non potrebbe avvenire se non con una valutazione delle risultanze processuali, non consentita al tribunale.

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Cass. pen. n. 1506/1997

In materia di riesame del decreto di sequestro [art. 257 c.p.p.], ed in relazione al procedimento di cui all’art. 324 c.p.p. [che al terzo comma prevede la trasmissione al tribunale, da parte dell’autorità giudiziaria procedente, degli atti su cui si fonda il provvedimento di riesame], deve ritenersi che al P.M. non incomba l’obbligo di trasmettere — nell’ipotesi di intercettazioni poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova — anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.

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Cass. pen. n. 4253/1997

Il pubblico ministero presso la pretura, competente per materia, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame che ha deciso su un provvedimento del Gip presso la pretura di applicazione di una misura cautelare reale. Mentre infatti per le misure cautelari personali la legge 23 dicembre 1996 n. 652 ha introdotto una legittimazione concorrente del pubblico ministero distrettuale e di quello del procedimento, analoga modifica legislativa non è intervenuta per i procedimenti relativi alle misure cautelari reali.

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Cass. pen. n. 23/1997

L’avviso dell’udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza. [Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che, in tema di riesame del sequestro di beni archeologici, sia dovuto l’avviso al Ministero dei beni culturali e ambientali per la semplice circostanza che i reperti archeologici appartengono allo Stato, e ha altresì escluso che possa trovare applicazione l’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento, e non anche in relazione al termine – di giorni tre e non dieci – e ai destinatari].

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Cass. pen. n. 3366/1996

L’inosservanza del termine di tre giorni — da ritenere liberi ed interi — per l’avviso alle parti della data dell’udienza per il riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, è causa di nullità a regime intermedio.

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Cass. pen. n. 2934/1996

Secondo l’espressa previsione dell’art. 257 c.p.p., impugnabile al tribunale del riesame non è l’esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti e illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, può chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263, commi terzo e quarto, c.p.p., non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all’apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede.

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Cass. pen. n. 2863/1996

In tema di sequestro preventivo, la motivazione del provvedimento e dell’ordinanza di riesame non possono consistere nella formulazione di frasi di stile, nella quale sia meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e dell’astratta configurabilità dell’ipotesi tipica. In particolare, il giudice del riesame deve esercitare un controllo non puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, ma penetrante e preciso, sicché è indispensabile che nell’ordinanza stessa siano indicati, in modo puntuale e coerente, gli elementi in base ai quali il tribunale ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta.

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Cass. pen. n. 2092/1996

In sede di riesame il tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in un qualsiasi atto del pubblico ministero, ma limitatamente alla fattispecie che si sia portata a conoscenza dell’indagato nel provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della prova, o ancora in un atto da questo richiamato in modo puntuale e completo, in modo che sia consentito l’esercizio del diritto di difesa. [Alla stregua di detto principio la Corte ha ritenuto infondato in parte qua il ricorso con il quale il pubblico ministero deduceva l’illegittimità della revoca di un sequestro probatorio, adottata in sede di riesame, per non avere il tribunale tenuto conto della configurabilità, nel fatto oggetto del giudizio, anche di un reato che tuttavia non risultava ipotizzato né nel verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria né nel decreto di convalida].

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Cass. pen. n. 1739/1996

In tema di riesame di misure cautelari reali, l’art. 324, comma 6 c.p.p. prescrive che l’avviso per l’udienza in Camera di consiglio sia dato in ogni caso al difensore, ed alla persona legittimata a proporre l’impugnazione solo se la stessa abbia in concreto esercitato tale facoltà.

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Cass. pen. n. 588/1996

In tema di riesame, l’effetto caducatorio della misura cautelare che, in base al combinato disposto del quinto e del decimo comma dell’art. 309 c.p.p., quali novellati dall’art. 16 della L. 8 agosto 1995 n. 332, deriva dalla mancata trasmissione degli atti, da parte dell’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di cinque giorni, non si produce quando trattasi di riesame concernente una misura cautelare di carattere reale, atteso che, in tale ipotesi, la trasmissione degli atti è disciplinata dall’autonoma e diversa disposizione di cui all’art. 324, comma 3, c.p.p. [non modificata dalla legge n. 332/95]; il richiamo all’art. 309, comma 10, pur contenuto del comma 7 del citato art. 324, deve intendersi limitato all’effetto caducatorio derivante dalla sola mancata decisione entro il termine di dieci giorni.

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Cass. pen. n. 37/1996

In tema di sequestro conservativo la società controllante, detentrice del pacchetto azionario della società controllata, sottoposto alla misura cautelare reale, è legittimata alla proposizione della richiesta di riesame, quale soggetto interessato. Ciò perché il pregiudizio derivante dal mantenimento della misura cautelare si riflette, per il tramite del valore delle azioni detenute, direttamente sul suo patrimonio.

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Cass. pen. n. 164/1996

In sede di riesame di provvedimento di sequestro probatorio, il tribunale può tener conto di atti e documenti prodotti dalle parti all’udienza e non facenti parte di quelli depositati in precedenza. Tali atti e documenti possono essere acquisiti o formati sia anteriormente che successivamente al deposito degli atti in cancelleria ed a seguito della loro produzione non deve essere concesso un termine per l’esame degli stessi. [Fattispecie relativa a ritenuta infondatezza di motivo di ricorso col quale era stata dedotta l’irritualità della produzione della relazione del consulente tecnico del P.M. in sede di discussione delle istanze di riesame, con conseguente violazione dei diritti della difesa].

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Cass. pen. n. 4263/1996

Con i «motivi nuovi» che, a norma degli artt. 311, comma 4, e 324, comma 3, c.p.p., possono essere enunciati davanti alla Corte di cassazione, è consentito introdurre argomenti e ragioni di censura non in precedenza formulati, ma a condizione che siano relativi a capi o punti della decisione già oggetto specifico dell’originario atto di impugnazione.

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Cass. pen. n. 3674/1995

Qualora sia impugnato con la richiesta di riesame un provvedimento cautelare personale o reale privo di motivazione, fisica o concettuale, il giudice del riesame deve annullarlo, essendogli inibito, in tali ipotesi, fare ricorso al potere di confermarlo anche per, ragioni diverse da quelle indicate, il cui esercizio presuppone che comunque nel provvedimento siano state indicate le ragioni o i motivi che giustificano la sua adozione.

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Cass. pen. n. 3108/1995

L’art. 324, comma 1, c.p.p. fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro: la normativa ha cioè preso in considerazione non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti prodotti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, in assenza dell’adempimento degli oneri formali contemplati dall’art. 293 c.p.p. per l’esecuzione del provvedimento, può utilizzare per far decorrere il termine per l’impugnazione anche ogni «diverso» dato utile sempreché idoneo con certezza a fissare il dies a quo, ma anche che l’interessato possa vincere la presunzione di conoscenza — formalmente prevista mediante le notificazioni — allegando elementi altrettanto certi che vanifichino di fatto i relativi effetti. In tale ottica, nell’ipotesi di assenza dell’attivazione di quel meccanismo volto a procurare la presunzione di conoscenza dell’esecuzione, non può essere dichiarata tardiva l’impugnazione dell’interessato assumendo che sia sempre a carico dello stesso allegare elementi utili a fissare la data in cui ha avuto conoscenza di fatto dell’esecuzione.

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Cass. pen. n. 1448/1995

Il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell’udienza camerale fissata per la trattazione della richiesta di riesame, poiché l’art. 127 c.p.p. non prevede tale causa di rinvio, né prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero. [Fattispecie in tema di sequestro preventivo].

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Cass. pen. n. 1191/1995

In tema di sequestro, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che lo ha disposto o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro [art. 324 comma primo c.p.p.]. Si tratta di termini alternativi, nel senso che il termine decorre dall’esecuzione del provvedimento quando essa è effettuata alla presenza di chi è legittimato al riesame [chiunque vi abbia interesse, ex art. 318 c.p.p., nel sequestro conservativo; le persone indicate negli artt. 257, 321 e 355 stesso codice nei sequestri probatorio, preventivo o di polizia giudiziaria] e dalla data di conoscenza dell’avvenuto sequestro negli altri casi: data che varia a seconda che si tratti di interessati a cui il provvedimento debba essere notificato ovvero di interessati che ne possano venire a conoscenza solo in altro modo [come ad esempio tutte le ipotesi di sequestri presso terzi]. Ne consegue che il giudice deve individuare il dies a quo di decorrenza del termine nei casi in cui il ricorrente non sia stato presente all’esecuzione del sequestro ed indichi una diversa data di conoscenza.

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Cass. pen. n. 997/1995

In tema di misure cautelari reali, l’unico potere che sul meritum causae il giudice del riesame è legittimato ad esercitare si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta [legale] e fattispecie concreta [reale], così da imporre il suo potere demolitorio esclusivamente ove il tasso di tale difformità sia rilevabile ictu oculi e da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico mai grado comunque di essere realizzato, proprio per essere risultata impossibile, anche in ipotesi, ed indipendentemente dalla natura rebus sic stantibus della verifica, quanto addebitato all’inquisito. L’indicata preclusione vale però con riferimento alla verifica degli elementi di fatto e non pure di dati di qualificazione; una conclusione comprovata dal valore non vincolante delle statuizioni demandate al cosiddetto tribunale della libertà, sia ai fini del rinvio a giudizio sia [a maggior ragione] ai fini della decisione sul merito dell’accusa e che l’accertamento della fondatezza della notizia di reato rientra di sicuro — nell’ambito del controllo sulla fattispecie ipotizzata dal provvedimento impositivo della cautela — fra i compiti del giudice del procedimento incidentale, rappresentando una verifica che non divarica da quella relativa alla sussistenza del più volte richiamato fumus delicti, pure se sembra costituirne il logico presupposto. Nell’area di tale verifica è da ricomprendere anche la manifesta violazione di una disciplina complementare, soprattutto quando venga ipotizzata la commissione di un reato, come l’abuso di ufficio, in ordine al quale la presenza di elementi normativi rende indispensabile determinare se un dato precetto extra penale sia stato o non violato, ovvero sussista un vizio di tipo diverso, incidente sul provvedimento o sull’operazione amministrativa. Senza che ciò comporti alcun giudizio di valore, dato che il fumus delicti, presupposto ineludibile per l’applicazione della cautela, implica, per definizione, il riscontro dell’esistenza dei soli elementi descrittivi.

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Cass. pen. n. 65/1995

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240, secondo comma, c.p., e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355, comma terzo, c.p.p., in materia di sequestro probatorio.

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Cass. pen. n. 3713/1994

In materia di misure cautelari reali, in sede sia di giudizio di riesame che di legittimità sull’adottata misura cautelare reale, non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari. Ed invero, la misura cautelare reale attiene a «cose» che vengono rappresentate con un tasso di «pericolosità», collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro — volto a limitare la «libera disponibilità» delle stesse — prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell’accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un thema decidendi coinvolgente l’oggetto del procedimento principale.

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Cass. pen. n. 1467/1994

La censura di nullità del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione è irrilevante quando il giudice del riesame abbia confermato la misura cautelare con motivazione autonoma. Infatti, la natura non devolutiva del procedimento di riesame non può non significare che l’eventuale annullamento del decreto di sequestro per mancanza di motivazione non impedisce al giudice del riesame di confermare il sequestro con motivazione propria e indipendente.

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Cass. pen. n. 2682/1994

Atteso il disposto di cui all’art. 127, comma nono, c.p.p., secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio «è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito», deve escludersi che dia luogo a nullità di detta ordinanza la mancanza degli avvisi per l’udienza camerale previsti dal comma primo del citato art. 127 c.p.p. [principio affermato in materia di procedimento di riesame di ordinanza di sequestro, sulla base del richiamo al medesimo art. 127 contenuto nell’art. 324, comma sesto, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2314/1994

L’art. 583 c.p.p. non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il comma 1 dell’art. 324 stesso codice dispone che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il comma 2 rinvia, quanto alle forme relative, all’art. 582, e non anche all’art. 583: mancato richiamo, questo, che trova la sua ratio, nell’urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall’interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevità dei termini, fissati dai commi 3 e 5 dell’art. 324 citato. [Fattispecie in tema di asserita tempestiva spedizione, a mezzo raccomandata, dell’istanza di riesame].

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Cass. pen. n. 1009/1994

Anche la richiesta di riesame di misure cautelari, sia reali che personali, può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata ex art. 583 c.p.p.: in tal caso l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della predetta raccomandata o del telegramma.
Non è consentita declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro pur non proposta entro il decimo giorno dall’esecuzione del sequestro stesso quando l’istante abbia offerto la prova di avere conosciuto il provvedimento coercitivo da non oltre 10 giorni. [Decisione relativa a fattispecie in cui gli istanti al momento del sequestro probatorio presso una Banca si trovavano agli arresti domiciliari ed ebbero notizia del sequestro solo con la comunicazione loro effettuata dai legali dell’avviso di deposito ex art. 366 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1591/1994

Qualora avverso un provvedimento di sequestro preventivo venga proposta richiesta di riesame, spetta all’interessato dimostrare la tempestività della sua istanza e, ai fini del raggiungimento della relativa prova, non sono sufficienti meri argomenti preventivi o induttivi, non suffragati da alcun elemento oggettivo, vertendosi nell’ambito della perentorietà e tassatività dei termini di impugnativa, sottratta a qualsiasi potere discrezionale del giudice.

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Cass. pen. n. 1200/1994

In tema di sequestro probatorio, le censure di merito riguardanti l’effettiva — o ritenuta — natura delle cose sottoposte a sequestro [nella specie l’interessato contestava che dette cose rivestissero la qualità di «corpo di reato»] devono essere dedotte in sede di riesame del provvedimento di sequestro e non possono essere formulate in sede di richiesta di revoca di quel provvedimento — revoca prevista soltanto a seguito del venir meno delle esigenze probatorie ex art. 262 c.p.p. — ovvero in sede di opposizione al diniego di revoca, giacché anche in questa materia deve riconoscersi che il consolidarsi di un provvedimento — per essere state respinte le impugnazioni previste contro lo stesso oppure per non essere state esperite dette impugnazioni — produce un effetto preclusivo all’esame delle questioni che dovevano essere dedotte con le impugnazioni.

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Cass. pen. n. 536/1994

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è operante esclusivamente nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative richieste per l’adozione della misura; pertanto il suddetto principio è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che qualora la perdita di efficacia della misura cautelare reale dipenda solo da una causa processuale, [nella specie, mancata decisione nel termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 324 e 309 c.p.p.] non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente dichiarato inefficace solo per vizio meramente processuale.

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Cass. pen. n. 566/1994

Il tribunale chiamato a decidere sull’impugnazione proposta avverso il sequestro probatorio ha il compito di esaminare se il sequestro sia stato disposto legittimamente e, in particolare, se le cose sequestrate siano in rapporto di pertinenza necessaria con il reato per il quale si procede. Da tale riesame può legittimamente derivare la conclusione che per alcune cose il vincolo debba esser mantenuto per l’esigenza di assicurare al procedimento ogni mezzo diretto all’acquisizione della prova, mentre per altre cose, che risultino non necessarie alla stessa finalità, debba accogliersi la richiesta di riesame.

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Cass. pen. n. 2733/1994

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari, il termine di un giorno per la trasmissione degli atti e quello di dieci giorni per la decisione sono distinti e non sono calcolabili congiuntamente, sicché l’eventuale inosservanza del termine [ordinatorio] di trasmissione degli atti al tribunale, da parte dell’autorità procedente, non ha alcuna incidenza sul termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la trattazione della richiesta di riesame, che decorre dalla data di ricezione degli atti. [Fattispecie in tema di sequestro preventivo].

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Cass. pen. n. 2623/1994

In tema di riesame di misure cautelari, deve essere disatteso l’assunto secondo cui la collocazione sistematica dell’art. 324 c.p.p. nel capo terzo del libro quarto del codice di procedura penale, riguardante le impugnazioni, dovrebbe comportare l’applicabilità all’istanza di riesame anche della disposizione dell’art. 581, lettera c] dello stesso codice che, a pena d’inammissibilità, impone l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla proposizione del gravame. Invero, la richiesta di riesame innesta una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, che rende possibile il controllo della misura cautelare sotto il profilo della legittimità e del merito, pur senza specifiche doglianze dell’interessato, sulla base — da un canto — del riscontro della correttezza del relativo provvedimento e della congruità della motivazione che lo sorregge e — dall’altro — del potere del giudice del riesame d’annullare, riformare o confermare lo stesso per ragioni autonome, diverse da quelle enunciate nei motivi «eventualmente» posti a sostegno dell’istanza.

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Cass. pen. n. 2468/1994

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell’art. 324, ottavo comma, c.p.p., il tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. [Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che il tribunale, in presenza del telegramma inviato dal difensore dei ricorrenti e della espressa deduzione del P.M. circa la notizia della pendenza di una causa civile avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, avrebbe dovuto in limine accertare l’esistenza della contestazione e, nel caso affermativo, rimettere gli atti al giudice civile, astenendosi dal pronunciarsi sulla istanza di riesame].

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Cass. pen. n. 3872/1993

È inammissibile l’istanza di riesame del sequestro di titoli presentata dal creditore pignoratizio [nella specie, una banca] oltre il decimo giorno dalla data in cui egli sia venuto a conoscenza del provvedimento cautelare, a nulla rilevando che quest’ultimo risulti eseguito mediante intimazione al proprietario dei titoli e non con il fermo diretto di essi presso il creditore, che può, all’occorrenza, far valere la mancata annotazione del sequestro sui titoli stessi ai fini dell’opponibilità del credito pignoratizio alle ragioni poste a base del sequestro.

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Cass. pen. n. 1664/1993

In tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l’istanza di riesame [dieci giorni] decorre — a pena di inammissibilità — dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la modifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.

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Cass. pen. n. 2761/1993

L’inosservanza del termine di tre giorni fissato dall’art. 324, sesto comma, c.p.p. per le comunicazioni e le notificazioni attinenti all’udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame presentata avverso provvedimenti cautelari di natura reale dà luogo a nullità di ordine generale, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 180 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1889/1993

In tema di sequestro, la trasmissione degli atti da parte del P.M. al tribunale del riesame dopo vari giorni, anziché entro il giorno successivo all’avviso dato dal presidente del suddetto tribunale all’autorità procedente, pur costituendo violazione del terzo comma dell’art. 324 c.p.p., non è sanzionata con alcuna nullità o dichiarazione di inefficacia.

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Cass. pen. n. 1782/1993

L’ordinanza emessa dal tribunale in sede di riesame del sequestro probatorio [artt. 257 e 324 c.p.p.] deve seguire lo schema formale di motivazione previsto dall’art. 125, comma terzo, c.p.p. costituisce parte integrante della motivazione del provvedimento l’esposizione degli elementi di fatto ritenuti e posti a fondamento del giudizio, alla quale deve rifarsi la Corte di cassazione per esercitare il controllo di legittimità sull’adeguatezza, congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, essendole inibito di accedere alla consultazione degli atti al fine di verificare la carenza o illogicità della motivazione. Ove tale ricostruzione manchi o risulti frammentaria, tanto da non rendere intellegibile l’esatto contorno storico e processuale della vicenda, la Corte viene posta nella impossibilità di esplicare correttamente il suo ruolo di pura legittimità. Ne consegue la nullità del provvedimento. In particolare, nel provvedimento deve essere indicata l’ipotesi concreta del reato per cui si procede, sia pure sinteticamente e con l’approssimazione che lo stato delle indagini permette, non essendo sufficiente la sola indicazione degli articoli di legge, e ciò al fine di stabilire la relazione esistente tra la cosa sequestrata ed il reato per consentire al giudice dell’impugnazione di valutarne la sussistenza e la legittimità.

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Cass. pen. n. 4486/1993

In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi irrituale la presentazione della relativa richiesta nella cancelleria della pretura del luogo ove la parte si trova anziché in quella del tribunale competente per il riesame. Invero la individuazione dell’ufficio presso il quale la richiesta deve essere presentata risulta in maniera chiara dal richiamo che il primo comma, dell’art. 324, c.p.p. fa al quinto comma, che ha riguardo al tribunale competente a decidere sulla richiesta medesima, né a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che il secondo comma del suddetto articolo fa all’art. 582 dello stesso codice, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta.

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Cass. pen. n. 886/1993

In tema di riesame dell’ordinanza che dispone il sequestro, l’inosservanza del termine di tre giorni, ex art. 324, comma sesto, c.p.p., da intendersi con riferimento ad unità temporali intere e libere, entro il quale va notificato l’avviso dell’udienza alla parte interessata ed al difensore, comporta la nullità del procedimento riconducibile a quelle previste dall’art. 178 lett. c] c.p.p. in quanto riguarda l’intervento e la difesa dell’imputato o dell’indagato. L’indicata nullità rende invalida, ex art. 185 comma primo stesso codice, l’ordinanza impugnata che ferma restando la misura cautelare ove l’ordinanza stessa sia stata adottata nel termine di dieci giorni, deve essere annullata con rinvio per violazione di legge.

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Cass. pen. n. 4/1993

Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

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Cass. pen. n. 1352/1993

La mancata partecipazione del P.M. presso il tribunale al procedimento di riesame non costituisce motivo di nullità del procedimento stesso, in quanto essa, per l’art. 127 c.p.p. a cui l’art. 324, sesto comma, stesso codice, fa rinvio, è soltanto facoltativa.

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Cass. pen. n. 8/1993

In materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere proposta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell’art. 583 c.p.p., ed in tal caso l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

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