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Art. 312 — Condizioni di applicabilità

Art. 312 — Condizioni di applicabilità

1. Nei casi previsti dalla legge , l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 35598/2007

Ai fini dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è sufficiente l’esistenza di gravi indizi di commissione del fatto, oltre all’accertamento di pericolosità del soggetto.

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Cass. pen. n. 3076/2004

In materia di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l’interrogatorio della persona cui la misura è applicata è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari: ne consegue che non v’è ragione di reiterare l’atto quando — come nella fattispecie — esso era già stato posto in essere al momento della applicazione della misura cautelare alla quale l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza era poi immediatamente seguita.

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Cass. pen. n. 31309/2002

In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza [art. 313 c.p.p.], l’obbligo dell’interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell’adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari; l’interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l’adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.

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Cass. pen. n. 5535/1999

È legittima l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall’art. 312 c.p.p. all’art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all’insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell’art. 206 c.p., consentono l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

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Cass. pen. n. 333/1998

Qualora nei confronti di soggetto sottoposto in via provvisoria alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p., venga disposta la proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 1, c.p.p., l’operatività di tale provvedimento — di per sé non incidente, nell’immediato, sulla posizione giuridica dell’imputato — è da considerare subordinata alla condizione che, a seguito della ritenuta insussistenza di malattie mentali, venga ripristinata la custodia cautelare; nella quale ipotesi, ove poi sopravvenga condanna, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 657, comma 1, c.p.p., in base al quale, nel determinare la pena residua da espiare, deve tenersi conto anche del tempo in cui il condannato è stato sottoposto provvisoriamente a misura di sicurezza detentiva, poi non applicata in via definitiva. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dall’imputato, in cui si lamentava l’illegittimità del provvedimento di proroga adottato dal giudice procedente ai sensi del citato art. 305, comma 1, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1274/1997

Il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella in luogo di cura, prevista dall’art. 286 c.p.p., nei confronti di soggetto ritenuto affetto da infermità di mente non può essere giustificato sulla base della ritenuta pericolosità sociale del soggetto medesimo giacché, ove tale pericolosità sussista, il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello dell’applicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., della opportuna misura di sicurezza.

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Cass. pen. n. 3450/1996

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l’impugnazione comprenda anche altri capi penali, davanti al tribunale del riesame, per le ordinanze ex artt. 312 e 313 c.p.p. [applicazione provvisoria di misure di sicurezza], e davanti alla corte d’appello per le sentenze.

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Cass. pen. n. 1730/1995

A norma dell’art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell’art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l’appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all’art. 309, comma 7, c.p.p.

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Cass. pen. n. 3976/1992

In materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza non si determina la decadenza per perdita di efficacia della misura comminata dall’art. 302 c.p.p., qualora non si sia proceduto all’interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 dello stesso codice. Infatti, per un verso, l’art. 313, primo comma, riguardante il procedimento per l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, richiama soltanto l’art. 294 e non anche l’art. 302 e, per un altro verso, l’equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare, stabilita dall’art. 313, terzo comma, vale unicamente ai fini dell’impugnazione.

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Cass. pen. n. 2552/1990

Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive [trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto], bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l’applicazione è disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente è il tribunale della libertà, attesa l’equiparazione dell’applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali.

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