Cass. pen. n. 2552 del 20 settembre 1990

Testo massima n. 1


Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l'applicazione è disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente è il tribunale della libertà, attesa l'equiparazione dell'applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali.

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