14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31309 del 18 settembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza [ art. 313 c.p.p. ], l’obbligo dell’interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell’adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari; l’interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l’adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.
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