Cass. pen. n. 1274 del 11 aprile 1997

Testo massima n. 1


Il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella in luogo di cura, prevista dall'art. 286 c.p.p., nei confronti di soggetto ritenuto affetto da infermità di mente non può essere giustificato sulla base della ritenuta pericolosità sociale del soggetto medesimo giacché, ove tale pericolosità sussista, il rimedio apprestato dall'ordinamento è quello dell'applicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 312 c.p.p., della opportuna misura di sicurezza.

Normativa correlata