12 Mag Art. 54 quater — Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero
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2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54 ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 10829/2014
L’omessa impugnazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all’altro, un nuovo giudice diverso dal primo.
Cass. pen. n. 32648/2002
L’individuazione, a norma dell’art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento – con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell’art. 28 c.p.p. – un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica [trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell’accusa], non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.
Cass. pen. n. 14787/2001
L’individuazione, a norma dell’art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento — con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell’art. 28 c.p.p. — un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata [trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell’accusa], non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rielvando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento.
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