Art. 54 ter – Codice di procedura penale – Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 16463/2024

In tema di misure cautelari personali, non determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. sulla necessità di rinnovazione del provvedimento genetico la richiesta di revoca o sostituzione avanzata al giudice che ha adottato tale provvedimento dopo che il pubblico ministero procedente abbia disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio inquirente, istituito presso un diverso giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'Ufficio del pubblico ministero spogliatosi della disponibilità degli atti ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. aveva omesso di pronunciarsi su un'istanza di revoca o sostituzione della misura e, quindi, di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 32648/2002

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.