12 Mag Art. 54 ter — Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la Corte d’appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 32648/2002
L’individuazione, a norma dell’art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento – con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell’art. 28 c.p.p. – un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica [trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell’accusa], non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.
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