14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10829 del 6 marzo 2014
Testo massima n. 1
L’omessa impugnazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all’altro, un nuovo giudice diverso dal primo.
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