Art. 33 sexies – Codice di procedura penale – Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare
1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35857/2024
La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.
Cass. civ. n. 26805/2024
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 18297/2020
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio "tempus regit actum"). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 17/10/2019).
Cass. pen. n. 10531/2018
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod.proc.pen., affinchè si proceda con citazione diretta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sull'originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 35153/2016
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M.