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Art. 33 septies — Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Art. 33 septies — Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato .

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 420 ter, comma 4.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15828/2017

E abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione collegiale, rilevando che la competenza per il reato sottoposto alla sua cognizione [nella specie, estorsione continuata] appartiene al giudice monocratico, dispone la restituzione degli atti al P.M., determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.

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Cass. pen. n. 7482/2017

Nel giudizio immediato, l’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall’art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all’imputato il passaggio attraverso tale fase.

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Cass. pen. n. 43193/2012

L’annullamento senza rinvio, per abnormità, dell’ordinanza con cui il tribunale monocratico, oltre i termini previsti dall’art. 33 quinquies, comma primo, c.p.p., abbia, nel dibattimento, per reato la cui cognizione appartenga al tribunale in composizione collegiale, restituito gli atti al P. M. anziché al tribunale stesso, comporta la trasmissione degli atti al tribunale collegiale laddove la decadenza, per inosservanza dei termini, del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, non abbia formato oggetto di ricorso.

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Cass. pen. n. 4778/2012

Non è abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell’opposizione a decreto penale emesso per un reato di competenza del tribunale collegiale, per il quale sia necessaria l’udienza preliminare, il giudice, revocato il decreto, rimetta gli atti al P.M. perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio. [Principio affermato all’esito di dichiarazione di insussistenza di conflitto negativo di competenza fra il giudice dell’udienza preliminare, dinanzi al quale era stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del P.M. a seguito di revoca del decreto penale, ed il tribunale in composizione monocratica, dinanzi al quale era stato disposto il giudizio immediato ex art. 464 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 19512/2010

Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l’imputato sia rimasto privo dell’udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l’accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quarto, c.p.p., richiamato dal terzo comma dell’art. 33 septies, stesso codice. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito di opposizione a decreto penale di condanna per un reato di competenza del collegio, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al tribunale in composizione collegiale].

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Cass. pen. n. 34183/2006

La rilevazione dibattimentale ad opera del tribunale in composizione monocratica della cognizione del giudice collegiale, come conseguenza di una contestazione suppletiva, comporta la trasmissione degli atti, «per via orizzontale» al giudice collegiale, sempre che sia stata celebrata l’udienza preliminare, e non è dunque abnorme il provvedimento che non disponga la trasmissione degli atti al P.M., evitando la regressione del procedimento.

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Cass. pen. n. 31758/2006

Il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33 septies, comma secondo, c.p.p., solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell’udienza preliminare all’imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l’accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quarto, c.p.p., richiamato dal terzo comma del citato art. 33 septies. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero].

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Cass. pen. n. 5725/2003

La perdita di efficacia della misura cautelare [nella specie, personale] nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l’ha disposta non ha luogo nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell’ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.
La perdita di efficacia della misura cautelare [nella specie, personale] prevista dall’art. 27 c.p.p. nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l’ha disposta, non ha luogo nell’ipotesi in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al P.M. a norma dell’art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell’ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.

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