Art. 24 – Codice di procedura penale – Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581 c.p.p.].

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Stiamo ascoltando le tue esigenze.

Insieme troviamo la soluzione giusta per te.

Massime correlate

Cass. civ. n. 33854/2024

Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Cass. civ. n. 28455/2024

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).

Cass. civ. n. 26919/2024

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Cass. civ. n. 29625/2024

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza.

Cass. civ. n. 22304/2024

E' inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.

Cass. civ. n. 11400/2023

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 10703/2024

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito. (Fattispecie in cui la questione riguardava l'accertamento dell'effettiva operatività di una società "filtro" ed era stata sollevata ai fini dell'individuazione del luogo di emissione delle contestate fatture per operazioni inesistenti).

Cass. civ. n. 12225/2024

In tema di competenza per territorio, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è necessario che i diversi procedimenti tra i quali sussiste connessione teleologica siano effettivamente "pendenti", pur se non necessariamente nello stesso stato e grado, incombendo sulla parte che formula l'eccezione di incompetenza l'onere di provare il fatto processuale da cui dipende il suo accoglimento.

Cass. civ. n. 8805/2024

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".

Cass. pen. n. 12564/2015

Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

Cass. pen. n. 21257/2014

La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).

Cass. pen. n. 2037/1993

L'art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, c.p.p., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione.