14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2037 del 3 marzo 1993
Testo massima n. 1
L’art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 24, comma primo, c.p.p., il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa [ violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato ], annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]