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Art. 556 — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Art. 556 — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l’udienza preliminare , si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2085/2000

La dichiarazione di apertura del dibattimento fatta dal pretore che si sia, poi, avveduto di una causa di incompatibilità ed abbia rinviato il giudizio ad altra udienza davanti a un giudice diverso dello stesso ufficio giudiziario, non è di ostacolo alla richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti davanti a quest’ultimo magistrato, perché la predetta dichiarazione deve ritenersi palesemente irrilevante e irrituale.

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