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Art. 636 — Giudizio di revisione

Art. 636 — Giudizio di revisione

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601 .

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [ 633 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7604/2003

Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all’art. 678 [procedimento di sorveglianza], che a sua volta richiama l’art. 666 [procedimento di esecuzione].

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Cass. pen. n. 18/1998

L’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.

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