12 Mag Art. 635 — Sospensione dell’esecuzione
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 . In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 13970/2018
In caso di abolitio criminis, il giudice ha l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento del thema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto. [Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di pace che, investito della cognizione sulla fattispecie di cui all’art. 635 cod. pen., nel testo previgente alla successiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha dichiarato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, pur in presenza della richiesta del pubblico ministero di riqualificare il fatto come “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui” previsto dall’art. 639 cod. pen.].
Cass. pen. n. 30843/2004
La sospensione della pena in caso di presentazione dell’istanza di revisione è subordinata solo alla condizione che una pena sia in fase esecutiva, perché lo scopo della norma è quello di evitare l’esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato una decisione di rigetto della richiesta di sospensione avanzata da un condannato latitante, fondata sul fatto che l’esecuzione della pena non era in atto].
Cass. pen. n. 5596/1999
L’art. 635, comma 1, c.p.p., concede al giudice che ha disposto la revisione del processo, la facoltà di sospendere l’esecuzione della pena, applicando, se del caso, una delle misure coercitive ivi previste. A quest’ultimo riguardo, anche se il vaglio delle esigenze cautelari – indubbio presupposto per l’applicazione di una delle misure previste dagli artt. 281 ss. c.p.p. – deve essere più rigoroso, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, la relativa valutazione va condotta alla stregua dei criteri enunciati dall’art. 274 c.p.p., essendo questo l’unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema. [Nella specie in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale la corte di appello aveva disposto la liberazione dei condannati con applicazione peraltro dell’obbligo di dimora e di presentazione periodica della autorità di P.S. unitamente al divieto di espatrio, ritenendo viziata la motivazione essenzialmente per essere stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante la precedente costituzione in carcere dei condannati].
Cass. pen. n. 89/1998
La ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione, quando derivi dalla mera incompletezza del previsto iter procedimentale e valga, quindi, solo rebus sic stantibus, non impedisce, di per sé, che possa comunque darsi luogo alla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 635 c.p.p. [Principio affermato in un caso in cui la revisione era stata chiesta sulla base dell’asserita attribuibilità dello stesso fatto ad altro soggetto, nei cui confronti era stato instaurato procedimento penale non ancora conclusosi, però, con pronuncia irrevocabile di condanna; ciò che aveva appunto determinato la declaratoria di inammissibilità di detta richiesta].
Cass. pen. n. 3776/1997
La pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione emessa rebus sic stantibus — in attesa che sia accertata con sentenza irrevocabile l’esistenza di una delle causali previste dall’art. 633, commi primo e secondo, c.p.p. — non preclude la possibilità di sospensione dell’esecuzione ex art. 635 stesso codice, tenuto conto che tale sospensione può essere disposta «in ogni momento» dalla corte d’appello. Tuttavia, in tal caso il giudice di merito ben può respingere la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena qualora, con motivazione immune da vizi logici, abbia ritenuto prima facie, che la richiesta di revisione presentata dall’istante sia manifestamente infondata.
Cass. pen. n. 5900/1996
L’art. 635 c.p.p., nel prevedere la possibilità di sospensione della esecuzione, con eventuale applicazione di una delle misure coercitive ivi indicate, in caso di presentazione di richiesta di revisione, non postula l’esistenza di una palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell’accoglimento di detta richiesta, con revoca della sentenza di condanna.
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