14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18 del 30 marzo 1998
Testo massima n. 1
Dall’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l’ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento.
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Testo massima n. 2
L’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.
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