Art. 615 – Codice di procedura penale – Deliberazione e pubblicazione
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [591] o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 19547/2004
Deve ritenersi ammissibile il conflitto tra giudice civile e giudice penale in ordine alla competenza a decidere su questioni attinenti al pagamento delle spese di giustizia in conseguenza di condanna penale; conflitto da risolversi, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p. in coincidenza con l'entrata in vigore del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulla base del principio secondo cui la competenza è del giudice penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, quando la contestazione abbia ad oggetto la sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, mentre è del giudice civile — previa investitura del medesimo nelle forme dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c. — ove si contestino soltanto singole causali di spesa ed il relativo ammontare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, rilevato che l'interessato lamentava soltanto l'inclusione, tra le spese poste a suo carico, di quelle relative ad intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di indagini preliminari a carico di altri soggetti, ha dichiarato la competenza del giudice civile).