12 Mag Art. 622 — Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato [ 576 ], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 13844/2017
Nel caso di annullamento della sentenza di condanna per reato associativo disposto per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni coimputati e per vizio di motivazione nei confronti di altri, le statuizioni civili connesse al reato devono essere esaminate per tutti gli imputati nell’ambito dell’unitario giudizio penale di rinvio avente ad oggetto l’esistenza del sodalizio criminoso. [In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio deve inscindibilmente proseguire dinanzi al giudice penale, non potendosi applicare il disposto dell’art.622 cod.proc.pen. in assenza della preventiva definizione dell’accertamento in ordine alla sussistenza del reato associativo].
Cass. pen. n. 14933/2015
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la stessa sezione, sebbene in diversa composizione, a meno che l’Ufficio giudiziario sia costituita da un’unica sezione, perché in tal caso opera la regola suppletiva di cui all’art. 623, comma primo, lett. c, cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello più vicina.
Cass. pen. n. 10097/2015
Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell’art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali. [Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla conferma sia dell’affermazione di penale responsabilità di un imputato, sia della esclusione della responsabilità civile di altro imputato, avverso la cui assoluzione non era stato proposto ricorso ai fini penali].
Cass. pen. n. 28924/2014
Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall’imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l’impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
Cass. pen. n. 40109/2013
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato [o per intervenuta amnistia] senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p..
Cass. pen. n. 11994/2013
In ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e deve, pertanto, estendersi all’intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa sia all’eventuale determinazione dell’ammontare del danno.
Cass. pen. n. 15015/2012
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata – dal P.G. e dalla parte civile – di un vizio di motivazione [nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto], ne comporta l’annullamento senza rinvio – in conseguenza della predetta causa estintiva – ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l’annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Cass. pen. n. 17100/2011
Deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l’estizione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell’innocenza dell’imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva.
Cass. pen. n. 15653/2008
Qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.
Cass. pen. n. 4443/2005
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annullamento per vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell’art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e suc.c. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l’esistenza dei presupposti per l’esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. [Nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l’annullamento e l’adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio].
Cass. pen. n. 26064/2005
Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili. [Fattispecie nella quale era stata dedotta con ricorso per cassazione l’incompetenza per materia del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado; la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rilevata altresì l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili della sentenza di appello osservando che la presupposta decisione sulla responsabilità doveva considerarsi viziata e tamquam non esset].
Cass. pen. n. 21102/2004
L’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna [anche solo generica] al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129 comma secondo c.p.p. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato « dalle indagini espletate nel corso del giudizio» senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall’imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.].
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