12 Mag Art. 648 — Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [ 633–636 ].
2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [ 585 ] o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [ 591 ]. Se vi è stato ricorso per cassazione [ 606 ], la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso [ 616 ].
3. Il decreto penale di condanna [ 459 ss.] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [ 461 ] .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 30698/2013
Ai fini della convalida del fermo, il G.I.P. può diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la convalida, valorizzando unicamente la situazione che si prospettava alla P.G. operante all’atto dell’intervento, non anche elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, che possono assumere rilievo soltanto ai fini della eventualmente successiva emissione di una misura cautelare. [Fattispecie in cui il G.I.P. aveva negato la convalida del fermo per il reato di ricettazione ritenendo genuina la confessione per il reato di furto resa dall’imputato agli agenti operanti].
Cass. pen. n. 11358/2008
Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell’impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall’imputato. [Fattispecie in tema di ricorso presentato per l’omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente].
Cass. pen. n. 37788/2006
Il principio del ne bis idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non preclude l’esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l’irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando ancora sia in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che essa avrà effettivo inizio al momento dell’esaurimento della misura già in atto
Cass. pen. n. 10011/2005
L’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 648 del c.p. costituisce una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione e non una fattispecie autonoma di reato; onde di questa deve tenersi conto nel giudizio di comparazione con le altre circostanze [articolo 69 del c.p.]; con la conseguenza, esemplificando, che se il giudizio di comparazione tra detta attenuante e una aggravante contestata fosse quello di equivalenza si dovrebbe avere riguardo, per la determinazione della pena, al trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi base prevista dal comma 1 dell’articolo 648 del c.p. [Nella specie, è stata quindi annullata senza rinvio, per l’illegalità della pena, la sentenza di patteggiamento dove il giudicante, riconosciuta l’ipotesi della ricettazione di «particolare tenuità», di cui al comma 2 dell’articolo 648, le aveva attribuito una considerazione autonoma e separata nella determinazione della pena, omettendo di procedere alla comparazione con la contestata recidiva e con le contestualmente riconosciute attenuanti generiche].
Cass. pen. n. 37738/2002
In tema di cosa giudicata, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2 c.p.p. emerge che, al di fuori dell’ipotesi della revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione; invece, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l’inammissibilità.
Cass. pen. n. 10637/2002
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p.p., non sia stata «pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».
Cass. pen. n. 5649/2002
In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l’apertura di un nuovo procedimento, e l’eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.
Cass. pen. n. 1/2000
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza [nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli], e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. [Fattispecie relativa a prescrizione del reato].
Cass. pen. n. 1441/2000
Nell’ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.
Cass. pen. n. 5099/1999
Allorché il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi. [Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui, in costanza di provvisoria sospensione della revoca di affidamento in prova terapeutico, il magistrato di sorveglianza aveva reinvestito il tribunale di sorveglianza di altro provvedimento di revoca, basato sulle stesse ragioni del precedente].
Cass. pen. n. 13665/1998
L’obbligo del giudice di dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo. Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione che si verifica allorché essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa è preclusa la declaratoria della causa di non punibilità. [Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio in ordine a reato per il quale la S.C., investita di rituale impugnazione, aveva rilevato la tardività della querela, pur non dedotta in grado di appello].
Cass. pen. n. 2290/1998
Al principio della c.d. formazione progressiva del giudicato, operante in caso di annullamento parziale con rinvio che investa solo punti della sentenza di condanna diversi da quello concernente l’affermazione della responsabilità, con conseguente inoperatività di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato, non può validamente opporsi che esso finirebbe paradossalmente per lasciar sussistere la detta affermazione di responsabilità anche in caso di sopravvenuta morte dell’imputato, poiché un tale evento, prima ancora che sulla «vitalità» del reato, incide sullo stesso rapporto processuale, impedendone la prosecuzione e travolgendo quindi ogni valutazione di merito.
Cass. pen. n. 1192/1997
La preclusione di natura endoprocessuale che si forma a seguito delle impugnazioni in materia di misure cautelari ha una portata più modesta rispetto a quella propria della «res iudicata», sia perché è operante soltanto allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. [In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che legittimamente il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verifica la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo, alla stregua di fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale, nonché degli stessi fatti originari e coevi all’ordinanza impositiva, salvo che — in quest’ultimo caso — il relativo esame non sia precluso dalle decisioni pronunciate in procedimenti incidentali de libertate].
Cass. pen. n. 19/1996
Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude — salvo i rimedi straordinari — l’ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. [In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di correzione dell’errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contraddittorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale].
Cass. pen. n. 3036/1996
Il giudicato implicito sta a significare che l’efficacia vincolante del decisum si estende oltreché ai fatti di cui è stata specificatamente accertata la presenza o la mancanza, anche a quegli altri fatti la cui esistenza o inesistenza funge da postulato «necessario» rispetto alle conclusioni in esso recepite. La preclusione del giudicato, in sostanza, investe tutta quella parte che, pur non avendo formato materia di espressa pronuncia del giudice, tuttavia con l’adottata decisione è intimamente collegata. [Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso avverso rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, d’istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, per amnistia impropria, del reato di cui all’art. 20 lett. c, legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Suprema Corte ha ritenuto che l’indulto fosse stato applicato, non avendo il pretore ravvisato sussistente il requisito della limitata entità volumetrica del manufatto condizionante l’operatività della invocata causa estintiva].
Cass. pen. n. 18/1996
Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari – non precedentemente noti – che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all’eventuale irrogazione di altre di tipo diverso.
Cass. pen. n. 4675/1996
In caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell’esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato, non può più essere dichiarata la prescrizione del reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso la possibilità di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quando il relativo termine sia scaduto successivamente alla sentenza con la quale la stessa Corte aveva annullato il giudicato d’appello limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze del reato].
Cass. pen. n. 4077/1995
La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l’applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall’art. 205 c.p.
Cass. pen. n. 11206/1994
L’espressione condanna è usata per qualificare l’intero provvedimento giurisdizionale, che comprende il riconoscimento della responsabilità dell’imputato in ordine ad un determinato reato e l’applicazione della pena relativa al medesimo. Ne consegue che non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell’imputato, ma non è stata ancora applicata la pena relativa a ipotesi che normalmente si verifica nel caso di annullamento di sentenza del giudice di merito su punti diversi da quello concernente l’affermazione di responsabilità dell’imputato. In tale ipotesi è preclusa soltanto la discussione sulla responsabilità dell’imputato ma non si è in presenza di una condanna, in quanto la decisione, per non essere completa nei suoi necessari elementi di affermazione di responsabilità e di applicazione di pena non può essere posta in esecuzione, non presentando i requisiti dell’irrevocabilità di cui all’art. 648 c.p.p. Corollario di tale principio è che la remissione di querela è idonea ad estinguere il reato perseguibile a querela di parte, per il quale non è stata ancora pronunciata condanna e, quindi, non si è ancora formato il giudicato, avendo soltanto autorità di giudicato la sola affermazione di responsabilità dell’imputato ed essendo ancora attuale, per la mancanza di pronuncia irrevocabile, l’obbligo del giudice di rilevare di ufficio l’esistenza di una causa estintiva del reato. [Nella specie l’imputato era stato condannato per i reati di lesioni, ingiuria e minaccia aggravata riuniti dal vincolo della continuazione e la S.C. aveva annullato la sentenza limitatamente alla condanna per lesioni, reato ritenuto insussistente, rigettando nel resto il ricorso dell’imputato, pur essendo intervenuta remissione di querela in ordine al delitto d’ingiuria prima del suo annullamento con rinvio. La corte di rinvio, investita della rideterminazione della pena, non aveva dichiarato l’estinzione, per remissione di querela, della ingiuria, sul rilievo che la causa estintiva preesisteva al giudizio di cassazione e che non era stata dichiarata in tale sede, onde si era formata la res iudicata. Su ricorso dell’imputato, la S.C. ha annullato senza rinvio sul punto relativo alla mancata declaratoria di estinzione dell’ingiuria per remissione di querela, enunciando il principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 10291/1994
L’irrevocabilità della sentenza di condanna [art. 648 c.p.p.] riguarda tutte le statuizioni di cui questa si compone e, quindi, non solo quelle concernenti l’esistenza del reato contestato e la responsabilità dell’imputato, ma anche quelle concernenti la pena, la cui determinazione costituisce un elemento essenziale della decisione, in quanto pronuncia di condanna — a nulla rilevando — la possibilità di formazione di un giudicato parziale prevista, nel caso di annullamento con rinvio, dall’art. 624, comma 1, c.p.p., giacché in tale ipotesi si tratta di irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale e comunque limitata ad una o più istituzioni — ancorché attinenti ad un singolo capo d’imputazione — che abbiano un’autonomia giuridica-concettuale e non incidano negativamente sulla concreta attuazione della pretesa punitiva dello Stato, la quale richieda pur sempre la formazione di un giudicato di condanna, che non può dirsi realizzato quando sia rimasta in sospeso la sanzione da applicare.
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