17 Mar Articolo 526 Codice di procedura civile — Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. [ 500, 505, 529, 538 2, 551 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1508/1977
I creditori intervenuti nell’esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di promuovere i singoli atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 629 c.p.c. secondo cui l’estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 1098/1963
Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può — senza che sia necessaria la surroga al creditore precedentemente dimostratosi negligente, richiesta dal sistema processuale abrogato — provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564 c.p.c.); può esercitare, cioè l’azione esecutiva, nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori, e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l’avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante.
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